IMPORTANTI NOVITA’ IN MATERIA DI RESPONSABILITA’ MEDICA: L’OSSERVANZA DELLE LINEE GUIDA ESCLUDE LA RESPONSABILITA’ PENALE PER COLPA LIEVE

DECRETO-LEGGE 13 settembre 2012 n.158 (G.U. n. 214 del 13 settembre 2012)
Decreto convertito, con modificazioni, in Legge 8 novembre 2012, n. 189 – Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un piu’ alto livello di tutela della salute. (c.d. DECRETO SANITA’).
CAPO I
Norme per la razionalizzazione dell’attivita’ assistenziale e sanitaria
Art.3
Responsabilita’ professionale dell’esercente le professioni sanitarie
1. L’esercente la professione sanitaria che nello svolgimento della propria attivita’ si attiene a linee guida e buone pratiche accreditate dalla comunita’ scientifica non risponde penalmente per colpa lieve. In tali casi resta comunque fermo l’obbligo di cui all’articolo 2043 del codice civile. Il giudice, anche nella determinazione del risarcimento del danno, tiene debitamente conto della condotta di cui al primo periodo.
(Comma sostituito dall’articolo 1, comma 1, della Legge 8 novembre 2012, 189, in sede di conversione).