Anche dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 99 del 2020 (che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 120, comma 2, del codice della strada, nella parte in cui dispone che il prefetto “provvede”, invece che “può provvedere”, alla revoca della parte di guida nei confronti dei soggetti che sono o sono stati sottoposti a misure di prevenzione ai sensi del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione) la revoca della patente si presenta come espressione dell’esercizio, non di discrezionalità amministrativa, ma di un potere che non degrada e non affievolisce la posizione di diritto soggettivo del privato; ne consegue che la giurisdizione sulla controversia avente ad oggetto il provvedimento di revoca adottato dal prefetto continua a spettare, secondo la regola base di riparto, al giudice ordinario.
Cass. civile, Sez. Unite, 19 novembre 2020, n. 26391