Va rimessa al Primo Presidente la questione, reputata di massima di particolare importanza, relativa alla sorte del processo esecutivo, in presenza di pignoramenti riuniti e di interventi titolati, allorché venga caducato – con efficacia ex tunc – il titolo del creditore procedente, evocando potendosi affermare, alla luce delle riforme processuali del 2006 e del principio di economia processuale, l’insensibilità del processo esecutivo individuale, cui partecipino più creditori concorrenti, alle vicende relative al titolo invocato dal creditore procedente, purché il titolo esecutivo azionato da almeno un altro creditore abbia mantenuto integra la propria efficacia.
2240_Cassazione civile 30 gennaio 2013_ordinanza (544.03 Kb)