IL SINDACATO DELLA CASSAZIONE SULLE C.D. CLAUSOLE NORMATIVE ELASTICHE: A PROPOSITO DELLA GIUSTA CAUSA DI LICENZIAMENTO

1. Alla luce della c.d. teoria teleologica (di origine tedesca) il giudice di legittimità può esercitare il proprio sindacato sulle c.d. clausole generali nel caso in cui i giudizi sussuntivi gli consentano di formulare principi generali suscettibili in futuro di essere utilizzati come precedenti, vale a dire quando il caso concreto presenti caratteri sufficientemente tipici e, quindi, ripetibili. Il discrimine tra giudizio di fatto e giudizio di diritto si risolve nella distinzione tra ricostruzione storica (assoggettata ad un mero giudizio di fatto) e giudizi di valore, sicché, in breve, ogni qualvolta un giudizio apparentemente di fatto si risolva in realtà in un giudizio di valore, si è in presenta di una interpretazione di diritto, in quanto tale attratta nella sfera d’azione della Corte di cassazione.

 

2. Se l’azienda non ha elementi che smentiscano il lavoratore e/o che ne dimostrino un intento calunnioso nel presentare una denuncia o un esposto all’autorità giudiziaria deve astenersi dal licenziarlo, non potendosi configurare come giusta causa la mera denuncia di fatti illeciti commessi in azienda ancor prima che essi siano oggetto di delibazione in sede giurisdizionale. Diversamente si rischierebbe di scivolare verso non voluti ma impliciti riconoscimenti di una sorta di dovere di omertà (ben diverso da quello di fedeltà di cui all’art. 2105 c.c.) che non può trovare la benché minima cittadinanza nel nostro ordinamento.

 

6501_ Cassazione civile 14 marzo 2013 (792.04 Kb)