IMPORTANTE SENTENZA DELLA CASSAZIONE SULLA CAUSA IN CONCRETO DEL CONTRATTO E SUL CONTROLLO DI MERITEVOLEZZA

1. Del contratto atipico va individuata la causa concreta, la quale definisce lo scopo pratico del negozio, la sintesi cioè degli interessi che lo stesso è concretamente diretto a realizzare, quale funzione individuale della singola e specifica negoziazione, al di là del modello astratto utilizzato.

La causa, iscritta nell’orbita della dimensione funzionale dell’atto, non può essere che funzione individuale del singolo, specifico contratto posto in essere, a prescindere dal relativo stereotipo astratto, seguendo un iter evolutivo del concetto di funzione economico sociale del negozio che, muovendo dalla cristallizzazione normativa dei vari tipi contrattuali, si volga al fine di cogliere l’uso che di ciascuno di essi hanno inteso compiere i contraenti adottando quela determinata, specifica convenzione negoziale.

 

2. I controlli insiti nell’ordinamento positivo relativi all’esplicazione dell’autonomia negoziale riferiti alla meritevolezza di tutela degli interessi regolati convenzionalmente devono essere in ogni caso parametrati ai superiori valori costituzionali – oggi come interpretati e reciprocamente influenzati dai principi dell’ordinamento dell’Unione Europea da quelli desunti dalla Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo – previsti a garanzia degli specifici interessi perseguiti, In tal senso si deve intendere la nozione di “ordinamento giuridico”, cui fa riferimento la norma generale sul riconoscimento dell’autonomia negoziale ai privati, attesa l’interazione sulle previgenti norme codicistiche, delle superiori e successive norme di rango costituzionale e sovra nazione comunque applicabili quali principi informatori e fondanti del’ordinamento.

 

3. Il non superamento del vaglio di meritevolezza della causa concreta del contratto atipico impedisce in radice di ricollegare ad esso qualsiasi effetto giuridico, tanto che l’accordo in questione non assurge, dal rango originario di mero fatto naturalisticamente inteso, a quello di atto produttivo di effetti giuridici e resta pertanto estraneo all’ordinamento, tanto da non potere fondare alcuna pretesa, da quest’ultimo riconosciuta e coercibile dall’ordinamento stesso, in favore e tanto meno a danno di chi ne è stato parte.  

 

 

3080_Cassazione civile 8 febbraio 2013 (460.73 Kb)