Non è condivisibile il principio di diritto (e le relative motivazioni a sostegno) della sentenza delle Sezioni Unite n. 14828 del 4 settembre 2012, nella parte in cui, per un verso, si afferma che, poiché la risoluzione è coerente solo con l’esistenza di un contratto valido, il giudice di merito, investito della domanda di risoluzione di un contratto, ha il potere-dovere, previa provocazione del contraddittorio sulla questione, di rilevare ogni forma di nullità del contratto stesso (salvo che non sia soggetta a regime speciale) e, per altro verso, si asserisce che il medesimo giudice di merito accerta la nullità “incidenter tantum” senza effetto di giudicato, a meno che non sia proposta la relativa domanda, pervenendosi, tuttavia, alla conclusione che il giudicato implicito sulla validità del contratto si forma tutte le volte in cui la causa relativa alla risoluzione sia stata decisa nel merito (e ciò deve ritenersi si verrebbe a verificare anche nell’ipotesi di suo rigetto per effetto della ritenuta “ragione più liquida”, ovvero in virtù dell’esclusivo esame di una questione assorbente idonea, da sola, a sorreggere la decisione del giudice adito, che non abbia richiesto alcuna valutazione – nemmeno meramente incidentale – sulle questioni concernenti l’esistenza e la validità del contratto stesso). La relativa questione va, pertanto, nuovamente rimessa alle Sezioni Unite.
16630_Cassazione civile 3 luglio 2013 (1141.46 Kb)