CREDITO AL CONSUMO: SPETTA AL CREDITORE FORNIRE LA PROVA DELL’ESECUZIONE DEI SUOI OBBLIGHI PRECONTRATTUALI DI INFORMAZIONE E DI VERIFICA DELLA SOLVIBILITÀ DEL DEBITORE

Le disposizioni della direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE, devono essere interpretate nel senso che:

– da una parte, ostano ad una normativa nazionale secondo la quale lonere della prova della mancata esecuzione degli obblighi prescritti agli articoli 5 e 8 della direttiva 2008/48 grava sul consumatore e,

– dallaltra, ostano a che, in ragione di una clausola tipo, il giudice debba ritenere che il consumatore abbia riconosciuto la piena e corretta esecuzione degli obblighi precontrattuali incombenti al creditore, e tale clausola comporti quindi uninversione dellonere della prova dellesecuzione di detti obblighi tale da compromettere leffettività dei diritti riconosciuti dalla direttiva 2008/48.

2) Larticolo 8, paragrafo 1, della direttiva 2008/48 devessere interpretato nel senso che, da un lato, non osta a che la valutazione della solvibilità del consumatore sia effettuata sulla base delle sole informazioni fornite da questultimo, purché tali informazioni siano adeguate e le mere dichiarazioni del consumatore siano corredate da documenti giustificativi e, dallaltro, non impone al creditore di procedere a controlli sistematici delle informazioni fornite dal consumatore.

3) Larticolo 5, paragrafo 6, della direttiva 2008/48 devessere interpretato nel senso che, benché non osti a che il creditore fornisca chiarimenti adeguati al consumatore prima di aver valutato la sua situazione finanziaria e le sue esigenze, può però verificarsi che la valutazione della solvibilità del consumatore richieda un adattamento dei chiarimenti adeguati forniti, i quali devono essere comunicati al consumatore in tempo utile, preliminarmente alla firma del contratto di credito, senza tuttavia dover dar luogo alla redazione di un documento specifico.

 

SENTENZA DELLA CORTE (Quarta Sezione)

18 dicembre 2014 (*)

«Rinvio pregiudiziale – Tutela dei consumatori – Credito al consumo – Direttiva 2008/48/CE – Obbligo di fornire informazioni precontrattuali – Obbligo di verificare la solvibilità del debitore – Onere della prova – Modalità di prova»

Nella causa C‑449/13,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal tribunal d’instance d’Orléans (Francia), con decisione del 5 agosto 2013, pervenuta in cancelleria il 12 agosto 2013, nel procedimento

CA Consumer Finance SA

contro

Ingrid Bakkaus,

Charline Bonato, nata Savary,

Florian Bonato,

LA CORTE (Quarta Sezione),

composta da L. Bay Larsen, presidente di sezione, K. Jürimäe, J. Malenovský, M. Safjan e A. Prechal (relatore), giudici,

avvocato generale: N. Wahl

cancelliere: V. Tourrès, amministratore

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 10 luglio 2014,

considerate le osservazioni presentate:

– per la CA Consumer Finance SA, da B. Soltner, avocat;

– per il governo francese, da D. Colas e S. Menez, in qualità di agenti;

– per il governo tedesco, da T. Henze e J. Kemper, in qualità di agenti;

– per il governo spagnolo, da A. Rubio González, in qualità di agente;

– per la Commissione europea, da M. Owsiany-Hornung e M. Van Hoof, in qualità di agenti,

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza dell’11 settembre 2014,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione degli articoli 5 e 8 della direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE (GU L 133, pag. 66, e rettifiche GU 2009, L 207, pag. 14, GU 2010, L 199, pag. 40, e GU 2011, L 234, pag. 46).

2 Tale domanda è stata presentata nell’ambito di controversie che vedono contrapposta la CA Consumer Finance SA (in prosieguo: la «CA CF»), da un lato, alla sig.ra Bakkaus e, dall’altro, alla sig.ra Bonato, nata Savary, e al sig. Bonato (in prosieguo, congiuntamente: i «debitori») in ordine a domande di pagamento di somme ancora dovute su prestiti personali che tale società aveva concesso ai debitori e rispetto alle quali questi ultimi risultano inadempienti.

Contesto normativo

Il diritto dellUnione

3 I considerando 7, 9, 19, 24 e da 26 a 28 della direttiva 2008/48 sono così formulati:

«(7) Per facilitare il sorgere di un efficiente mercato interno del credito al consumo è necessario prevedere un quadro comunitario armonizzato in una serie di settori fondamentali. (…)

(…)

(9) È necessaria una piena armonizzazione che garantisca a tutti i consumatori della Comunità di fruire di un livello elevato ed equivalente di tutela dei loro interessi e che crei un vero mercato interno. Pertanto, agli Stati membri non dovrebbe essere consentito di mantenere o introdurre disposizioni nazionali diverse da quelle previste dalla presente direttiva. Tuttavia, tale restrizione dovrebbe essere applicata soltanto nelle materie armonizzate dalla presente direttiva. Laddove tali disposizioni armonizzate mancassero, gli Stati membri dovrebbero rimanere liberi di mantenere o introdurre norme nazionali. (…)

(…)

(19) Affinché i consumatori possano prendere le loro decisioni con piena cognizione di causa, è opportuno che ricevano informazioni adeguate, che il consumatore possa portare con sé ed esaminare, prima della conclusione del contratto di credito, circa le condizioni e il costo del credito e le loro obbligazioni. Per assicurare la maggiore trasparenza possibile e per consentire il raffronto tra le offerte, tali informazioni dovrebbero comprendere, in particolare, il tasso annuo effettivo globale relativo al credito, determinato nello stesso modo in tutta la Comunità. (…)

(…)

(24) Il consumatore deve essere informato in modo completo prima di concludere il contratto di credito, a prescindere dalla circostanza che un intermediario del credito partecipi o meno alla commercializzazione del credito. Pertanto, in generale, gli obblighi di informazione precontrattuale dovrebbero applicarsi anche agli intermediari del credito. (…)

(…)

(26) (…) In un mercato creditizio in espansione, in particolare, è importante che i creditori non concedano prestiti in modo irresponsabile o non emettano crediti senza preliminare valutazione del merito creditizio, e gli Stati membri dovrebbero effettuare la necessaria vigilanza per evitare tale comportamento e dovrebbero determinare i mezzi necessari per sanzionare i creditori qualora ciò si verificasse. (…) creditori dovrebbero avere la responsabilità di verificare individualmente il merito creditizio dei consumatori. A tal fine dovrebbero poter utilizzare le informazioni fornite dal consumatore non soltanto durante la preparazione del contratto di credito in questione, ma anche nell’arco di una relazione commerciale di lunga data. Le autorità degli Stati membri potrebbero inoltre fornire istruzioni e orientamenti appropriati ai creditori e i consumatori, dal canto loro, dovrebbero agire con prudenza e rispettare le loro obbligazioni contrattuali.

(27) Nonostante le informazioni precontrattuali che gli devono essere fornite, il consumatore può ancora aver bisogno di ulteriore assistenza per decidere quale contratto di credito, tra quelli proposti, sia il più adatto alle sue esigenze e alla sua situazione finanziaria. Pertanto, gli Stati membri dovrebbero far sì che i creditori forniscano tale assistenza sui prodotti creditizi che offrono al consumatore. Ove opportuno, al consumatore dovrebbero essere spiegate in modo personalizzato tanto le pertinenti informazioni precontrattuali quanto le caratteristiche essenziali connesse con i prodotti offerti, affinché egli possa comprenderne i potenziali effetti sulla sua situazione economica. Se del caso, tale dovere di fornire assistenza al consumatore dovrebbe applicarsi anche agli intermediari del credito. Gli Stati membri dovrebbero poter stabilire in quale momento e in quale misura tali spiegazioni debbano essere fornite al consumatore, tenendo conto delle circostanze particolari in cui il credito è offerto, del bisogno di assistenza del consumatore e della natura dei singoli prodotti creditizi offerti.

(28) Al fine di valutare lo status di merito creditizio di un consumatore, il creditore dovrebbe anche consultare le banche dati pertinenti; le circostanze di fatto e di diritto possono richiedere che tali consultazioni assumano ampiezza diversa. (…)».

4 L’articolo 5 della direttiva 2008/48, rubricato «Informazioni precontrattuali», ai paragrafi 1, primo comma, e 6, così dispone:

«1. Il creditore e, se del caso, l’intermediario del credito, sulla base delle condizioni di credito offerte dal creditore e, se del caso, delle preferenze espresse e delle informazioni fornite dal consumatore, forniscono al consumatore, in tempo utile prima che egli sia vincolato da un contratto o da un’offerta di credito, le informazioni necessarie per raffrontare le varie offerte al fine di prendere una decisione con cognizione di causa in merito alla conclusione di un contratto di credito. Tali informazioni, su supporto cartaceo o su altro supporto durevole, sono fornite mediante il modulo relativo alle “Informazioni europee di base relative al credito ai consumatori” riportate nell’allegato II. Si considera che il creditore abbia soddisfatto gli obblighi di informazione di cui al presente paragrafo e all’articolo 3, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2002/65/CE se ha fornito le “Informazioni europee di base relative al credito ai consumatori”.

(…)

6. Gli Stati membri provvedono affinché i creditori e, se del caso, gli intermediari del credito forniscano al consumatore chiarimenti adeguati, in modo che questi possa valutare se il contratto di credito proposto sia adatto alle sue esigenze e alla sua situazione finanziaria, eventualmente illustrando le informazioni precontrattuali che devono essere fornite conformemente al paragrafo 1, le caratteristiche essenziali dei prodotti proposti e gli effetti specifici che possono avere sul consumatore, incluse le conseguenze del mancato pagamento. Gli Stati membri possono adattare le modalità e la portata di tale assistenza e stabilire chi la fornisce, tenendo conto del contesto particolare nel quale il contratto di credito è offerto, del destinatario e del tipo di credito offerto».

5 L’articolo 8 di tale direttiva, rubricato «Obbligo di verifica del merito creditizio del consumatore», al suo paragrafo 1 prevede quanto segue:

«Gli Stati membri provvedono affinché, prima della conclusione del contratto di credito, il creditore valuti il merito creditizio del consumatore sulla base di informazioni adeguate, se del caso fornite dal consumatore stesso e, ove necessario, ottenute consultando la banca dati pertinente. Gli Stati membri la cui normativa prevede già una valutazione del merito creditizio del consumatore consultando una banca dati pertinente possono mantenere tale obbligo».

6 L’articolo 22 di detta direttiva, rubricato «Armonizzazione e obbligatorietà della direttiva», ai paragrafi 2 e 3 così dispone:

«2. Gli Stati membri provvedono affinché i consumatori non possano rinunciare ai diritti loro conferiti dalle disposizioni della legislazione nazionale che danno esecuzione o che corrispondono alla presente direttiva.

3. Gli Stati membri provvedono inoltre affinché le disposizioni adottate per dare esecuzione alla presente direttiva non possano essere eluse attraverso l’impiego di forme particolari di contratti, in particolare includendo prelievi o contratti di credito che rientrano nell’ambito di applicazione della presente direttiva in contratti di credito la cui natura o finalità consenta di evitare l’applicazione della direttiva stessa».

Il diritto francese

7 La legge n. 2010‑737, del 1° luglio 2010, recante riforma del credito al consumo (JORF del 2 luglio 2010, pag. 12001), che mira a recepire nel diritto interno francese la direttiva 2008/48, è stata integrata negli articoli L. 311‑1 e seguenti del codice del consumo («code de la consommation»).

8 L’articolo L. 311‑6 di tale codice così recita:

«I. Prima della conclusione del contratto di credito, il creditore o l’intermediario del credito consegna al debitore, per iscritto o su altro supporto durevole, le informazioni necessarie alla comparazione delle diverse offerte e che permettano al debitore, tenuto conto delle sue preferenze, di comprendere chiaramente la portata del suo impegno.

(…)

II. Qualora il consumatore richieda la conclusione di un contratto di credito sul luogo di vendita, il creditore provvede affinché la scheda contenente le informazioni di cui al capo I gli venga consegnata sul luogo di vendita».

9 L’articolo L. 311‑8 di detto codice recita:

«Il creditore o l’intermediario del credito forniscono al debitore i chiarimenti che gli permettono di stabilire se il contratto di credito proposto sia adatto alle sue esigenze e alla sua situazione finanziaria, in particolare sulla base delle informazioni contenute nella scheda menzionata all’articolo L. 311‑6. Essi attirano l’attenzione del debitore sulle caratteristiche essenziali del/dei credito/i proposto/i e sulle possibili conseguenze di tali crediti sulla sua situazione finanziaria, anche in caso di mancato pagamento. Tali informazioni sono fornite, eventualmente, sulla base delle preferenze espresse dal debitore.

(…)».

10 L’articolo L. 311‑9 del medesimo codice è così formulato:

«Prima della conclusione del contratto di credito, il creditore verifica la solvibilità del debitore sulla base di un numero sufficiente di informazioni, comprese informazioni fornite da quest’ultimo su richiesta del creditore. Il creditore consulta il registro di cui all’articolo L. 333‑4, nelle condizioni previste dal decreto menzionato all’articolo L. 333‑5».

11 L’articolo L. 311‑48, secondo e terzo comma, del codice del consumo prevede quanto segue:

«Qualora il creditore sia venuto meno agli obblighi fissati dagli articoli L. 311‑8 e L. 311‑9, egli decade dal diritto agli interessi, totalmente o nella proporzione determinata dal giudice. (…)

Il debitore è tenuto unicamente al rimborso del capitale secondo le scadenze previste, nonché, eventualmente, al pagamento degli interessi dai quali il creditore non è decaduto. Le somme riscosse a titolo di interessi, produttive di interessi al tasso legale a decorrere dal giorno del loro versamento, sono restituite dal creditore o imputate al capitale ancora dovuto».

Procedimento principale e questioni pregiudiziali

12 Il 5 maggio 2011, i coniugi Bonato hanno stipulato con la CA CF, con l’intermediazione di un commerciante, un contratto avente ad oggetto un prestito personale legato all’acquisto di un autoveicolo, di importo pari a EUR 20 900, a un tasso debitore annuo fisso del 6,40% e un tasso annuo effettivo globale del 7,685%.

13 Il 15 luglio 2011, la sig.ra Bakkaus ha stipulato con la CA CF un contratto avente ad oggetto un prestito personale per un importo pari a EUR 20 000, a un tasso debitore annuo fisso del 7,674% e un tasso annuo effettivo globale del 7,950%.

14 Di fronte al cessato rimborso delle rate da parte dei debitori, la CA CF ha citato questi ultimi dinanzi al tribunal d’instance d’Orléans affinché siano condannati al pagamento del saldo relativo ai suddetti prestiti, maggiorato degli interessi.

15 Il giudice del rinvio ha rilevato d’ufficio il motivo attinente all’eventuale decadenza dal diritto agli interessi, prevista dall’articolo L. 311‑48, secondo comma, del codice del consumo, giacché la CA CF non aveva versato agli atti né la scheda informativa precontrattuale che doveva essere consegnata ai debitori né alcun altro documento atto a comprovare l’adempimento da parte di detta società del dovere di informazione nei confronti di questi ultimi e di verifica della loro solvibilità.

16 Il giudice del rinvio rileva che la direttiva 2008/48 e la legge n. 2010‑737, diretta a recepire detta direttiva nel diritto francese, pongono a carico dei creditori taluni obblighi di informazione e di spiegazione atti a consentire al debitore di compiere una scelta consapevole sull’impegno di sottoscrizione di un credito. Tuttavia, nessuna disposizione di detta direttiva o di detta legge fisserebbe norme relative all’onere della prova e alle sue modalità in merito all’esecuzione degli obblighi gravanti sui creditori.

17 Per quanto concerne l’obbligo del creditore di consegnare ai consumatori una scheda contenente «Informazioni europee di base relative al credito ai consumatori», il giudice del rinvio afferma che, nel caso in esame, la CA CF non ha prodotto una simile scheda. Detta società non avrebbe neppure prodotto documenti relativi al suo dovere di spiegazione e non si sarebbe pronunciata su tale mancanza di prova. Lo stesso giudice rileva nondimeno che nel contratto sottoscritto dalla sig.ra Bakkaus figura una clausola standard così formulata: «Io sottoscritta, Bakkaus Ingrid, dichiaro di aver ricevuto la scheda contenente le Informazioni europee di base e di aver preso conoscenza delle stesse». Detto giudice ritiene che una clausola siffatta potrebbe far sorgere difficoltà ove dovesse comportare l’inversione dell’onere della prova, a sfavore del consumatore. Lo stesso giudice ritiene che tale tipo di clausola potrebbe quindi rendere difficile, se non impossibile, l’esercizio da parte del consumatore del diritto di contestare la completa esecuzione degli obblighi incombenti al creditore.

18 Per quanto riguarda la verifica della solvibilità dei debitori, il giudice del rinvio osserva che, se è vero che nella causa, in cui è parte la sig.ra Bakkaus, la CA CF ha prodotto una scheda relativa ai redditi e agli oneri sottoscritta dalla debitrice, nonché i documenti giustificativi dei redditi che le erano stati comunicati dall’interessata, lo stesso non è avvenuto nella causa in cui sono parte i coniugi Bonato.

19 Alla luce di quanto sopra esposto, il tribunal d’instance d’Orléans ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1) Se la direttiva debba essere interpretata nel senso che spetta al creditore fornire la prova dell’esecuzione corretta e completa degli obblighi ad esso incombenti all’atto della formazione e dell’esecuzione di un contratto di credito, obblighi derivanti dalla normativa nazionale che recepisce direttiva.

2) Se la direttiva osti a che la prova della corretta e completa esecuzione degli obblighi incombenti al creditore possa essere fornita unicamente per mezzo di una clausola tipo, contenuta nel contratto di credito, con la quale il consumatore dà atto dell’esecuzione degli obblighi del creditore, non suffragata dai documenti prodotti dal creditore e consegnati al debitore.

3) Se l’articolo 8 della direttiva debba essere interpretato nel senso che osta a che la verifica della solvibilità del consumatore sia effettuata sulla base delle sole informazioni fornite dal consumatore, senza un controllo effettivo di tali informazioni attraverso altri elementi.

4) Se l’articolo 5, paragrafo 6, della direttiva debba essere interpretato nel senso che il creditore non può aver dato adeguati chiarimenti al consumatore qualora non abbia preliminarmente verificato la sua situazione finanziaria e le sue esigenze.

Se l’articolo 5, paragrafo 6, della direttiva debba essere interpretato nel senso che osta a che gli adeguati chiarimenti forniti al consumatore risultino unicamente dalle informazioni contrattuali menzionate nel contratto di credito, senza produzione di un documento specifico».

Sulle questioni pregiudiziali

Sulle questioni prima e seconda

20 Con le sue questioni prima e seconda, che occorre esaminare congiuntamente, il giudice del rinvio chiede in sostanza, in primo luogo, se la direttiva 2008/48 debba essere interpretata nel senso che spetta al creditore fornire la prova dell’esecuzione corretta e completa degli obblighi precontrattuali, previsti dagli articoli 5 e 8 di tale direttiva e derivanti dal diritto nazionale che recepisce quest’ultima e, in secondo luogo, se l’inserimento, nel contratto di credito, di una clausola tipo con la quale il consumatore dà atto dell’esecuzione degli obblighi del creditore, non suffragata dai documenti prodotti dal creditore e consegnati al debitore, possa essere sufficiente ai fini della prova della corretta esecuzione degli obblighi precontrattuali d’informazione incombenti al creditore.

21 In via preliminare, occorre sottolineare che gli obblighi precontrattuali oggetto delle questioni in esame contribuiscono alla realizzazione dell’obiettivo perseguito dalla direttiva 2008/48, che consiste, come emerge dai considerando 7 e 9 della medesima, nel prevedere, in materia di credito ai consumatori, un’armonizzazione completa ed imperativa in una serie di settori fondamentali, la quale viene ritenuta necessaria per garantire a tutti i consumatori dell’Unione europea un livello elevato ed equivalente di tutela dei loro interessi e per facilitare il sorgere di un efficiente mercato interno del credito al consumo (v. sentenza LCL Le Crédit Lyonnais, C‑565/12, EU:C:2014:190, punto 42).

22 Tuttavia, per quanto riguarda, in primo luogo, l’onere della prova riguardante l’osservanza, da parte del creditore, dei suoi obblighi di fornire informazioni adeguate al consumatore e di verificare la sua solvibilità, previsti agli articoli 5 e 8 della direttiva 2008/48 e, in secondo luogo, le modalità della prova dell’osservanza di tali obblighi, occorre rilevare che tale direttiva non contiene alcuna disposizione a tal riguardo.

23 Secondo una giurisprudenza costante, in mancanza di una disciplina dell’Unione in materia, spetta all’ordinamento giuridico interno di ciascuno Stato membro, in virtù del principio di autonomia procedurale degli Stati membri, stabilire le modalità procedurali intese a garantire la tutela dei diritti riconosciuti ai singoli dal diritto dell’Unione, a condizione, tuttavia, che dette modalità non siano meno favorevoli di quelle che disciplinano situazioni analoghe di natura interna (principio di equivalenza) e che non rendano in pratica impossibile o eccessivamente difficile l’esercizio dei diritti conferiti dall’ordinamento giuridico dell’Unione (principio di effettività) (v., in particolare, sentenza Specht e a., da C‑501/12 a C‑506/12, C‑540/12 e C‑541/12, EU:C:2014:2005, punto 112 e giurisprudenza ivi citata).

24 Per quanto riguarda il principio di equivalenza, è necessario rilevare che la Corte non dispone di alcun elemento atto a insidiare un dubbio in ordine alla conformità a tale principio della normativa di cui trattasi nel procedimento principale.

25 In merito al principio di effettività, si deve rammentare che ciascuna situazione in cui si pone la questione se una norma procedurale nazionale renda impossibile o eccessivamente difficile l’applicazione del diritto dell’Unione dev’essere esaminata tenendo conto del ruolo di detta disposizione nell’insieme del procedimento, dello svolgimento e delle peculiarità dello stesso, dinanzi ai vari organi giurisdizionali nazionali (sentenza Kušionová, C‑34/13, EU:C:2014:2189, punto 52 e giurisprudenza ivi citata).

26 Nel caso di specie, per quanto concerne la normativa nazionale in esame nel procedimento principale, occorre ricordare che non è compito della Corte pronunciarsi sull’interpretazione di disposizioni del diritto interno e che tale compito incombe esclusivamente al giudice del rinvio.

27 Va tuttavia precisato che l’osservanza di quest’ultimo principio sarebbe compromessa se l’onere della prova dell’inadempimento degli obblighi di cui agli articoli 5 e 8 della direttiva 2008/48 gravasse sul consumatore. Infatti, quest’ultimo non dispone di mezzi che gli consentono di provare che il creditore, da un lato, non gli ha fornito talune informazioni prescritte dall’articolo 5 di detta direttiva e, dall’altro, non ha verificato la sua solvibilità.

28 Per contro, l’effettività dell’esercizio dei diritti conferiti dalla direttiva 2008/48 è garantita da una norma nazionale secondo la quale il creditore, in via di principio, è tenuto a dimostrare dinanzi al giudice la corretta esecuzione di tali obblighi precontrattuali. Una norma siffatta mira a garantire, come ricordato al punto 21 della presente sentenza, la tutela del consumatore, senza pregiudicare in maniera sproporzionata il diritto del creditore ad un equo processo. Infatti, come constatato dall’avvocato generale al paragrafo 35 delle sue conclusioni, un creditore diligente deve essere consapevole della necessità di raccogliere e conservare prove dell’esecuzione degli obblighi di informazione e di spiegazione ad esso incombenti.

29 Per quanto riguarda la clausola tipo che figura nel contratto di credito concluso dalla sig.ra Bakkaus, una simile clausola non compromette l’effettività dei diritti riconosciuti dalla direttiva 2008/48 se, in forza del diritto nazionale, detta clausola comporta soltanto che il debitore attesti di aver ricevuto la scheda contenente le Informazioni europee di base.

30 A tal proposito, dall’articolo 22, paragrafo 3, della direttiva 2008/48 risulta che una tale clausola non può consentire al creditore di eludere i suoi obblighi. La clausola tipo in questione costituisce infatti un indizio che spetta al creditore avvalorare attraverso uno o più elementi di prova pertinenti. Peraltro, il consumatore dev’essere sempre in grado di far valere di non aver ricevuto tale scheda o che quest’ultima non consentiva al creditore di adempiere agli obblighi di informazione precontrattuali ad esso incombenti.

31 Qualora, invece, una tale clausola tipo comportasse, in forza del diritto nazionale, il riconoscimento da parte del consumatore della piena e corretta esecuzione degli obblighi precontrattuali incombenti al creditore, essa determinerebbe di conseguenza un’inversione dell’onere della prova dell’esecuzione di detti obblighi tale da compromettere l’effettività dei diritti riconosciuti dalla direttiva 2008/48. Pertanto, è compito del giudice del rinvio verificare se il valore probatorio di tale clausola tipo compromette la possibilità, sia per il consumatore sia per il giudice, di rimettere in discussione la corretta esecuzione degli obblighi di informazione e di verifica precontrattuali incombenti al creditore.

32 Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, occorre rispondere alle questioni prima e seconda dichiarando che le disposizioni della direttiva 2008/48 devono essere interpretate nel senso che esse:

– da una parte, ostano ad una normativa nazionale secondo la quale l’onere della prova della mancata esecuzione degli obblighi prescritti agli articoli 5 e 8 della direttiva 2008/48 grava sul consumatore, e

– dall’altra, ostano a che, in ragione di una clausola tipo, il giudice debba ritenere che il consumatore abbia riconosciuto la piena e corretta esecuzione degli obblighi precontrattuali incombenti al creditore, e tale clausola comporti quindi un’inversione dell’onere della prova dell’esecuzione di detti obblighi tale da compromettere l’effettività dei diritti riconosciuti dalla direttiva 2008/48.

Sulla terza questione

33 Con la sua terza questione, il giudice del rinvio chiede se l’articolo 8 della direttiva 2008/48 debba essere interpretato nel senso che osta a che la valutazione della solvibilità del consumatore sia effettuata sulla base delle sole informazioni fornite da quest’ultimo, senza un controllo effettivo di tali informazioni attraverso altri elementi.

34 Dall’articolo 8, paragrafo 1, della direttiva 2008/48 risulta che, prima della conclusione di un contratto di credito, il creditore è tenuto a valutare il merito creditizio del consumatore sulla base di informazioni adeguate, se del caso fornite dal consumatore stesso e, ove necessario, ottenute consultando la banca dati pertinente.

35 A tal riguardo, il considerando 26 di detta direttiva dispone che i creditori dovrebbero avere la responsabilità di verificare individualmente il merito creditizio dei consumatori e che dovrebbero poter utilizzare le informazioni fornite dal consumatore non soltanto durante la preparazione del contratto di credito in questione, ma anche nell’arco di una relazione commerciale di lunga data. Pertanto, tale obbligo mira a responsabilizzare i creditori e ad evitare la concessione di prestiti a consumatori non solvibili.

36 La direttiva 2008/48 non specifica in modo esaustivo le informazioni in base alle quali il creditore deve valutare la solvibilità del consumatore né precisa se, e secondo quali modalità, tali informazioni debbano essere controllate. Al contrario, il testo dell’articolo 8, paragrafo 1, della direttiva 2008/48, letto alla luce del considerando 26 della stessa, concede un potere discrezionale al creditore al fine di stabilire se le informazioni di cui dispone siano sufficienti o meno per attestare la solvibilità del consumatore e se debba verificare dette informazioni tramite altri elementi.

37 Ne consegue che il creditore deve, in primo luogo, in ogni caso e tenuto conto delle rispettive circostanze particolari, valutare se dette informazioni siano adeguate e in numero sufficiente ai fini della valutazione della solvibilità del consumatore. A tale proposito, l’adeguatezza delle suddette informazioni può variare a seconda delle circostanze in cui avviene la conclusione del contratto di credito, della situazione personale del consumatore o dell’importo contemplato da tale contratto. Tale valutazione può essere effettuata per mezzo di documenti giustificativi della situazione finanziaria del consumatore, ma non si può escludere che il creditore possa tener conto della sua eventuale conoscenza preliminare della situazione finanziaria del candidato al finanziamento. Tuttavia, mere dichiarazioni non comprovate rese da un consumatore non possono, di per sé, essere considerate adeguate se non sono corredate da documenti giustificativi.

38 In secondo luogo, e fatta salva la seconda frase dell’articolo 8, paragrafo 1, della direttiva 2008/48, a tenore della quale gli Stati membri possono mantenere, nella loro normativa, l’obbligo per il creditore di consultare una banca dati, la direttiva 2008/48 non impone ai creditori di controllare sistematicamente la veridicità delle informazioni fornite dal consumatore. In base alle circostanze proprie di ciascuna fattispecie, il creditore può o accontentarsi delle informazioni fornitegli dal consumatore o ritenere necessario ottenere conferma di dette informazioni.

39 Alla luce di quanto sopra esposto, occorre rispondere alla terza questione dichiarando che l’articolo 8, paragrafo 1, della direttiva 2008/48 dev’essere interpretato nel senso che, da un lato, non osta a che la valutazione della solvibilità del consumatore sia effettuata sulla base delle sole informazioni fornite da quest’ultimo, purché tali informazioni siano adeguate e le mere dichiarazioni del consumatore siano corredate da documenti giustificativi e, dall’altro, non impone al creditore di procedere a controlli sistematici delle informazioni fornite dal consumatore.

Sulla quarta questione

40 Con la sua quarta questione, che si articola in due parti, il giudice del rinvio chiede, in primo luogo, se l’articolo 5, paragrafo 6, della direttiva 2008/48 debba essere interpretato nel senso che non si può considerare che il creditore abbia fornito chiarimenti adeguati al consumatore qualora non abbia preliminarmente verificato la sua situazione finanziaria e le sue esigenze. In secondo luogo, lo stesso giudice chiede se tale disposizione debba essere interpretata nel senso che osta a che i chiarimenti adeguati forniti al consumatore risultino unicamente dalle informazioni contrattuali menzionate nel contratto di credito, senza produzione di un documento specifico.

41 Per quanto concerne la prima parte di tale questione, dall’articolo 5, paragrafo 6, della direttiva 2008/48 e dal considerando 27 della medesima risulta che, nonostante le informazioni precontrattuali che devono essere fornite ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 1, di tale direttiva, il consumatore, prima di concludere il contratto di credito, può aver bisogno di ulteriore assistenza per decidere quale sia il contratto di credito che corrisponda maggiormente alle sue esigenze e alla sua situazione finanziaria. Il creditore deve quindi fornire al consumatore chiarimenti adeguati e personalizzati, grazie ai quali quest’ultimo sarà in grado di decidere se il contratto di credito proposto è adatto alle sue esigenze e alla sua situazione finanziaria, fornendogli eventualmente chiarimenti sull’informazione precontrattuale, sulle caratteristiche essenziali dei prodotti proposti e sugli effetti specifici che essi possono avere sulla sua situazione, incluse le conseguenze di un mancato pagamento da parte del consumatore.

42 Scopo di tale obbligo di fornire chiarimenti adeguati, pertanto, è quello di consentire al consumatore di decidere in modo consapevole in merito al tipo di contratto di prestito.

43 Per contro, come già rilevato al punto 35 della presente sentenza, l’obbligo di valutare la solvibilità del consumatore, di cui all’articolo 8, paragrafo 1, della direttiva 2008/48, è volto a responsabilizzare il creditore e ad evitare che questi conceda un finanziamento a consumatori non solvibili.

44 L’articolo 5 di tale direttiva, così come il suo articolo 8, sono volti a tutelare e a garantire a tutti i consumatori dell’Unione un livello elevato ed equivalente di tutela dei loro interessi.

45 Mentre tali due obblighi hanno carattere precontrattuale, giacché si impongono preliminarmente alla conclusione del contratto di credito, non risulta né dalla formulazione né dagli obiettivi degli articoli 5 e 8 della direttiva 2008/48 che la valutazione della situazione finanziaria e delle esigenze del consumatore debba essere effettuata prima di fornire i chiarimenti adeguati. Non sussiste, in via di principio, un nesso tra i due obblighi derivanti dai summenzionati articoli di detta direttiva. Il creditore è in grado di dare al consumatore chiarimenti, basati unicamente sugli elementi forniti da quest’ultimo, affinché il consumatore prenda una decisione in ordine al tipo di contratto di prestito, senza che sia tenuto a una previa valutazione della solvibilità del medesimo. Tuttavia, il creditore deve tener conto della valutazione della solvibilità del consumatore, nei limiti in cui essa richieda un adeguamento dei chiarimenti forniti.

46 Per quanto attiene alla seconda parte di tale quarta questione, occorre ricordare che dall’articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 2008/48 risulta che gli obblighi in materia di informazione di cui all’articolo 5 della direttiva in parola hanno carattere precontrattuale. Pertanto, essi non possono essere adempiuti in fase di conclusione del contratto di credito, ma devono essere adempiuti in tempo utile attraverso la comunicazione al consumatore, preliminarmente alla firma di tale contratto, dei chiarimenti menzionati all’articolo 5, paragrafo 6, di detta direttiva.

47 Per quanto riguarda le modalità di adempimento dell’obbligo incombente al creditore in materia di chiarimenti, il paragrafo 6 dell’articolo 5 della direttiva 2008/48, contrariamente al paragrafo 1 del medesimo articolo, non precisa sotto quale forma i chiarimenti adeguati, da esso contemplati, debbano essere forniti al debitore. Non emerge pertanto né dalla formulazione di tale paragrafo 6 né dall’obiettivo perseguito dallo stesso che tali chiarimenti debbano essere forniti in un documento specifico e non si esclude che il creditore possa fornire oralmente siffatti chiarimenti al consumatore, nel corso di un colloquio con quest’ultimo.

48 Tuttavia, gli Stati membri possono, in forza dell’articolo 5, paragrafo 6, seconda frase, di tale direttiva, precisare l’obbligo di fornire chiarimenti adeguati incombente al creditore. La questione relativa alla forma in cui questi ultimi devono essere forniti al consumatore rientra, di conseguenza, nell’ambito del diritto nazionale.

49 Alla luce delle considerazioni che precedono, occorre rispondere alla quarta questione dichiarando che l’articolo 5, paragrafo 6, della direttiva 2008/48 dev’essere interpretato nel senso che, benché non osti a che il creditore fornisca chiarimenti adeguati al consumatore prima di aver valutato la sua situazione finanziaria e le sue esigenze, può però verificarsi che la valutazione della solvibilità del consumatore richieda un adattamento dei chiarimenti adeguati forniti, i quali devono essere comunicati al consumatore in tempo utile, preliminarmente alla firma del contratto di credito, senza tuttavia dover dar luogo alla redazione di un documento specifico.

Sulle spese

50 Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

Per questi motivi, la Corte (Quarta Sezione) dichiara:

1) Le disposizioni della direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE, devono essere interpretate nel senso che:

– da una parte, ostano ad una normativa nazionale secondo la quale l’onere della prova della mancata esecuzione degli obblighi prescritti agli articoli 5 e 8 della direttiva 2008/48 grava sul consumatore e,

– dall’altra, ostano a che, in ragione di una clausola tipo, il giudice debba ritenere che il consumatore abbia riconosciuto la piena e corretta esecuzione degli obblighi precontrattuali incombenti al creditore, e tale clausola comporti quindi un’inversione dell’onere della prova dell’esecuzione di detti obblighi tale da compromettere l’effettività dei diritti riconosciuti dalla direttiva 2008/48.

2) L’articolo 8, paragrafo 1, della direttiva 2008/48 dev’essere interpretato nel senso che, da un lato, non osta a che la valutazione della solvibilità del consumatore sia effettuata sulla base delle sole informazioni fornite da quest’ultimo, purché tali informazioni siano adeguate e le mere dichiarazioni del consumatore siano corredate da documenti giustificativi e, dall’altro, non impone al creditore di procedere a controlli sistematici delle informazioni fornite dal consumatore.

3) L’articolo 5, paragrafo 6, della direttiva 2008/48 dev’essere interpretato nel senso che, benché non osti a che il creditore fornisca chiarimenti adeguati al consumatore prima di aver valutato la sua situazione finanziaria e le sue esigenze, può però verificarsi che la valutazione della solvibilità del consumatore richieda un adattamento dei chiarimenti adeguati forniti, i quali devono essere comunicati al consumatore in tempo utile, preliminarmente alla firma del contratto di credito, senza tuttavia dover dar luogo alla redazione di un documento specifico.

Comunicato stampa Corte Giustizia 184-14 (209.36 Kb)