LA DONAZIONE DI COSA ALTRUI E’ NULLA PER MANCANZA DI CAUSA SE LE PARTI IGNORAVANO L’ALTRUITA’ DEL BENE

La donazione di cosa, in tutto od in parte, altrui (qual è la quota del bene indiviso di una massa ereditaria da parte del coerede), è nulla per mancanza di causa donandi, salvo che l’alterità del bene sia nota alle parti e risulti dal titolo, traducendosi in una donazione obbligatoria di dare.

 

5068_Cassazione civile 15 marzo 2016 (386.92 Kb)