In tema di pubblicità immobiliare, la trascrizione della domanda giudiziale ha la funzione di prenotare, nei confronti dei terzi, gli effetti della pronuncia che sarà successivamente emessa, realizzando una tutela anticipata del diritto che colui che trascrive andrà ad acquistare. Ne consegue che, in caso di trascrizione di domanda di giudizio arbitrale finalizzata all’esecuzione specifica dell’obbligo di concludere un contratto di acquisto della nuda proprietà di un immobile, chi trascrive non è tenuto, ai fini dell’opponibilità ai terzi, a dare conto, nella relativa nota, anche dell’esistenza e della durata dell’usufrutto residuo gravante sull’immobile stesso, trattandosi di diritto di cui è titolare un soggetto diverso da quello che trascrive la domanda giudiziale.
5397_Cassazione Civile 8 marzo 2013 (429.08 Kb)