MALTRATTAMENTI IN FAMIGLIA ANCHE IN CASO DI TRATTAMENTO SISTEMATICAMENTE DETERIORE RISPETTO A QUELLO PRECEDENTEMENTE RISERVATO AL FAMILIARE

1. Il reato di maltrattamenti in famiglia (art. 572 cod. pen.) è configurabile anche nel caso in cui al familiare venga improvvisamente riservato nel complesso un trattamento in astratto non disumano, né in assoluto insopportabile, ma sistematicamente ed immotivatamente deteriore rispetto a quello in precedenza ordinariamente riservatogli, ove ciò renda manifesta l’esistenza di un programma criminoso animato da una volontà unitaria di vessare, fisicamente, ed anche psicologicamente, il soggetto passivo.

2. L’ “abbandono”, elemento costitutivo del delitto di cui all’art. 591 cod. pen., è integrato da qualunque azione od omissione contrastante con il dovere giuridico di cura (o di custodia) che grava sul soggetto agente e da cui derivi uno stato di pericolo, anche meramente potenziale, per la vita o per l’incolumità del soggetto passivo; risponde, pertanto, del delitto in questione il soggetto che, pur non allontanandosi dal soggetto passivo, ometta di far intervenire persone idonee ad evitare il pericolo stesso.

3. I reati di maltrattamenti in famiglia (572 c.p.) e di abbandono di persone minori o incapaci (591 c.p.) possono concorrere, perché sono poste a tutela di beni diversi e sono integrate da condotte diverse.

 

10994_Cassazione penale 8 marzo 2013 (2.46 Mb)