Il delitto di turbata libertà degli incanti si consuma nel momento e nel luogo in cui, con l’uso di uno dei mezzi previsti dalla legge, viene impedita o turbata la gara, non essendo sufficiente il mero accordo tra i partecipanti per determinarne l’esito, che potrebbe tutt’al più integrare un’ipotesi di tentativo; con la conseguenza il delitto deve considerarsi consumato nel luogo in cui sono state presentate le offerte concordate al fine di favorire l’aggiudicazione dell’appalto alle imprese prestabilite.
12821_Cassazione penale 19 marzo 2013 (4.04 Mb)