In tema di interruzione volontaria di gravidanza, il diritto di obiezione di coscienza del medico è tutelato entro lo stretto limite delle attività dirette a causare l’aborto e che, quindi, integra il reato di omissione di atti di ufficio il rifiuto del sanitario di prestare assistenza nelle fasi ‘conseguenti’ all’intervento. (Fattispecie relativa a mancata assistenza successiva ad aborto indotto per via farmacologica).
14979_Cassazione penale 2 aprile 2013 (376.82 Kb)