ESCLUSO IL CONCORSO TRA I DELITTI DI CUI AGLI ARTT. 648-BIS E 648 TER E QUELLO DI ASSOCIAZIONE DI STAMPO MAFIOSO

Non è configurabile il concorso fra i delitti di cui agli artt. 648-bis o 648-ter cod. pen. e quello di associazione mafiosa, quando la contestazione di riciclaggio o reimpiego riguardi denaro, beni o utilità provenienti proprio dal delitto di associazione mafiosa.  

Il delitto presupposto dei reati di riciclaggio e di reimpiego di capitali può essere costituito dal delitto di associazione mafiosa, riconosciuto di per sé idoneo a produrre proventi illeciti; 

L’aggravante prevista dall’art. 416-bis, comma 6, cod. pen. è configurabile nei confronti dell’associato autore del delitto che ha generato i proventi oggetto di successivo reimpiego da parte sua

I fatti di autoriciclaggio e reimpiego sono punibili, sussistendone i presupposti normativi, ai sensi dell’art. 12-quinquies d.l. n. 306 del 1992, conv. con modificazioni dalla l. n. 356 del 1992.

25191_Cassazione penale 13 giugno 2014 (1990.78 Kb)