Ai sensi del nuovo art. 416 ter cod. pen., come modificato dalla legge 17 aprile 2014 n. 62, le modalità di procacciamento dei voti debbono costituire oggetto del patto di scambio politico-mafioso, in funzione dell’esigenza che il candidato possa contare sul concreto dispiegamento del potere di intimidazione proprio del sodalizio mafioso e che quest’ultimo si impegni a farvi ricorso, ove necessario. L’introduzione di questo nuovo elemento costitutivo del reato rende la fattispecie incriminatrice risultante dalla modifica più favorevole per l’imputato ai sensi dell’art. 2, comma 4, cod. pen., rendendo penalmente irrilevanti pregresse pattuizioni politico-mafiose, che non abbiano espressamente contemplato tali concrete modalità di procacciamento dei voti.
36382_Cassazione Penale 28 agosto 2014 (546.8 Kb)