La coltivazione di droga, a differenza della detenzione, è punita di per sé, a prescindere dall’uso personale, in ragione del carattere di aumento della disponibilità e della possibilità di ulteriore diffusione. Nell’individuazione del compimento dell’azione tipica nel singolo caso, va applicata, tuttavia, la regola di necessaria sussistenza della “offensività in concreto”: ovvero, pur realizzata l’azione tipica, dovrà escludersi la punibilità di quelle condotte che siano in concreto inoffensive. Tale condizione ricorre per quelle condotte che dimostrino tale levità da essere sostanzialmente irrilevante l’aumento della disponibilità di droga e non prospettabile alcuna ulteriore diffusione della sostanza.
33835_Cassazione penale 30 luglio 2014 (1657.23 Kb)