Ai fini dell’integrazione del delitto di cui all’art. 416 ter c.p. non è necessario il ricorso per l’acquisizione dei voti, da parte dei componenti la formazione mafiosa coinvolta nell’accordo, ai metodi di intimidazione e assoggettamento descritti nel precedente art. 416 bis. L’esercizio in concreto del metodo mafioso, cioè il compimento di singoli atti di intimidazione e sopraffazione in danno degli elettori, potrebbe costituire al più l’oggetto di una infezione del promittente, o del patto eventualmente concluso circa le modalità esecutive dell’accordo, ma non una componente materiale della condotta tipica, rispetto alle quale costituisce un post factum, punibile semmai con riguardo a diverse ed ulteriori fattispecie criminose.
37374_Cassazione penale 9 settembre 2014 (1681.3 Kb)