LA C.D. SANATORIA GIURISPRUDENZIALE NON GIUSTIFICA LA REVOCA DELL’ORDINE DI DEMOLIZIONE

La sanatoria urbanistica è stata deliberatamente circoscritta dall’art. 36 d.P.R. n. 380 del 2001 ai soli abusi formali, ossia dovuti alla carenza del titolo abilitativo ma caratterizzati dalla c.d. doppia conformità dell’opera (sia al momento della realizzazione dell’opera, sia al momento della presentazione della domanda di sanatoria), La c.d. sanatoria giurisprudenziale o impropria (conseguente ad una conformità dell’opera sopravvenuta alla sua realizzazione) è illegittima e non determina pertanto né l’estinzione del reato urbanistico la revoca dell’ordine di demolizione dell’opera medesima.

 

47402_Cassazione Penale 18 novembre 2014 (460.03 Kb)