RIDETERMINAZIONE IN EXECUTIVIS DELLA PENA INFLITTA PER LE DROGHE LEGGERE SULLA BASE DELLA LEGGE FINI-GIOVANARDI

1. La sentenza della Corte costituzionale n. 32 del 2014 ha avuto l’effetto di “riespandere” per i fatti commessi dal 28 febbraio 2006 al 6 marzo 2014 la previgente disciplina incriminatrice e le correlate diverse sanzioni (fermo restando che per l’ipotesi di fatti di lieve entità il limite temporale finale va anticipato al 23 dicembre 2013, essendo il giorno seguente entrata in vigore la diversa ed autonoma disciplina normativa introdotta dal decreto legge n. 146/2013).

 

2. La comparazione tra le fasce edittali previste dalla normativa dichiarata incostituzionale e quelle previgenti (e riattivatesi per effetto della pronunzia di incostituzionalità) porta a ritenere in ogni caso “illegale” il trattamento sanzionatorio inflitto in ipotesi di condotta illecita concernente le droghe c.d. “leggere” (ossia le sostanze rientranti nelle tabelle II e IV allegate al d.P.R. del 1990) posto che in relazione a tali sostanze l’intervento normativo dichiarato illegittimo aveva comportato (a differenza di quanto previsto per le altre sostanze) un massiccio incremento dei limiti edittali della sanziona detentiva: il minino edittale della condotta ordinario era stato innalzato da 2 a 8 anni; quelle della condotta attenuta da sei mesi a 1 anno; il massimo edittale era stato innalzato da 6 a 20 anni nell’ipotesi ordinario e da 4 a 6 anni per l’ipotesi attenuata).

 

3. Il profondo mutamento di cornice derivante dalla declaratoria di incostituzionalità rende necessaria, in ipotesi di condanna per droghe leggere, la rideterminazione in sede esecutiva della pena inflitta in rapporto ad una squilibrata (e costituzionalmente illegittima) cornice edittale. Non può tuttavia escludersi che, con valutazione in concreto e rispettosa del fatto accertato, il giudice dell’esecuzione possa rivalutarne la valenza in rapporto ai nuovi e profondamente diversi parametri edittali, ovviamente dando conto (ex artt. 132 e 133 c.p.) delle modalità di esercizio del potere commisurativo e tenendo conto dei principi generali del sistema sanzionatorio (tra cui quello per cui non può essere aumentata l’afflittività della pena stabilita in sede di condanna). 

53019_Cassazione penale 19 dicembre 2014 (913.46 Kb)