ILLEGALE LA PENA DETERMINATA SULLA BASE DELLA LEGGE FINI-GIOVANARDI ANCHE SE LA PENA CONCRETAMENTE INFLITTA SIA COMPRESA ENTRO I LIMITI EDITTALI PREVISTI DALL’ORIGINARIA FORMULAZIONE DELL’ART. 73 D.P.R. N. 309/1990

E illegale la pena determinata dal giudice attraverso un procedimento di commisurazione che si sia basato sui limiti edittali dell’art. 73 d.P.R. 309/1990 come modificato dalla legge n. 49 del 2006, in vigore al momento del fatto, ma dichiarato successivamente incostituzionale con sentenza n. 32 del 2014, anche nel caso in cui la pena concretamente inflitta sia compresa entro i limiti edittali previsti dall’originaria formulazione del medesimo articolo, prima della novella del 2006, rivissuto per effetto della stessa sentenza di incostituzionalità;
– nel patteggiamento l’illegalità sopraggiunta della pena determina la nullità dell’accordo e la Corte di cassazione deve annullare senza rinvio la sentenza basata su tale accordo;
– nel giudizio di cassazione l’illegalità della pena conseguente a dichiarazione di incostituzionalità di norme riguardanti il trattamento sanzionatorio è rilevabile d’ufficio anche in caso di inammissibilità del ricorso, tranne che nel caso di ricorso tardivo.

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