L’articolo 3 del Dl 158/2012, convertito in legge, con modifiche, dalla legge 8 novembre 2012 n. 189, con decorrenza dal 11 novembre 2012, – che prevede che: “L’esercente la professione sanitaria che nello svolgimento della propria attività si attiene a linee guida e buone pratiche accreditate dalla comunità scientifica non risponde penalmente per colpa lieve ” – esclude la rilevanza penale delle condotte connotate da colpa lieve, che si collochino all’interno dell’area segnata da linee guida o da virtuose pratiche mediche, purché esse siano accreditate dalla comunità scientifica. La nuova normativa ha parzialmente decriminalizzato le fattispecie colpose in questione”, e dunque scatta, secondo quanto previsto dall’articolo 2 del Cp, l’applicazione della norma più favorevole. In applicazione di questo principio, La Cassazione ha annullato con rinvio la condanna per omicidio colposo di un chirurgo che nell’esecuzione di un intervento di ernia al disco, aveva leso dei vasi sanguigni provocando una emorragia letale per il paziente. Al giudice di merito è stato chiesto di riesaminare il caso per determinare se esistano linee guida o pratiche mediche accreditate afferenti “all’atto chirurgico in questione”, se l’intervento eseguito si sia mosso entro i confini segnati dalle direttive e, in caso affermativo, se nell’esecuzione dell’intervento vi sia stata colpa lieve o grave.
16237_Cassazione penale 9 aprile 2013 (1002.26 Kb)