1. In seguito alle modifiche normative apportate dalle leggi n. 125/2008 e 94/2009 (che hanno reciso il rapporto di necessaria accessorietà tra misure di prevenzione personali e patrimoniali così da consentire l’applicazione di queste ultime anche a prescindere dalle prime, a motivo della ormai esclusa indefettibilità del requisito della attualità della pericolosità sociale, rimasto imprescindibile solo per le misure personali), appare arduo, almeno con riferimento alle ipotesi in cui la misura di prevenzione patrimoniale possa svincolarsi da un necessario accertamento attuale di pericolosità sociale del proposto, continuare ad escluderne una natura oggettivamente sanzionatoria.
2. Si impone, quindi, la rimessione alle Sezioni Unite della questione relativa alla effettiva possibilità di procedere, secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale, alla equiparazione tra misure di sicurezza e misure di prevenzione patrimoniale, una volta espunto, in esito alle citate novelle del 2008 e del 2009, il requisito dell’attualità della pericolosità sociale.
3. A tale questione sono immediatamente correlati gli ulteriori sviluppi interpretativi legati alla retroattività delle novelle oggetto d interesse in esito alla coerente individuazione della natura effettiva della confisca in disamina, nonché quello del legame logico e temporale che deve intercorrere tra emergere della pericolosità e momento di acquisizione delle utilità da ablare.
11751_Cassazione penale 11 marzo 2014 (989.2 Kb)