Le modifiche introdotte all’art. 2-bis della legge n. 575 del 1965 dalle leggi n. 126 del 2008 e n. 95 del 2009 non hanno modificato la natura preventiva della confisca emessa nell’ambito del procedimento di prevenzione, di guisa che rimane tuttora valida l’assimilazione alle misure di sicurezza e, dunque, l’applicabilità in caso di successione di leggi nel tempo della previsione di cui all’art. 200 cod. pen
4880_Cassazione penale 2 febbraio 2015 (2.29 Mb)