E’ rilevante e non manifestamente infondata la questione di costituzionalità dell’art. 2 della legge 2 agosto 2008, n. 130, con cui viene ordinata l’esecuzione del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea, come modificato dall’art. 2 del Trattato di Lisbona del 13 dicembre 2007 (TFUE), nella parte che impone di applicare la disposizione di cui all’art. 325, §§ 1 e 2 TFUE dalla quale – nell’interpretazione fornitane dalla Corte di giustizia nella sentenza in data 8 settembre 2015, C – 105/14, Taricco, discende l’obbligo per il giudice nazionale di disapplicare gli artt. 160 ultimo comma e 161 secondo comma c.p., anche se dalla disapplicazione discendano effetti sfavorevoli per l’imputato, per il prolungamento del termine di prescrizione, in ragione del contrasto di tale norma con l’art. 25, comma 2, Cost.
Corte appello Milano 18 settembre 2015 (2.59 Mb)