SECONDO LA CORTE DI CASSAZIONE L’ERGASTOLO OSTATIVO E’ INCOSTITUZIONALE

Le evoluzioni della giurisprudenza costituzionale e la posizione della Corte Edu sull’ergastolo ostativo inducono la Corte di Cassazione a ritenere non manifestamente infondata la questione di costituzionalità della normativa, perché si sostanzia in una irragionevole compressione dei principi di individualizzazione e di progressività del trattamento.

Il dubbio di costituzionalità trova causa nel convincimento che la collaborazione non può essere elevata ad indice esclusivo dell’assenza di ogni legame con l’ambiente criminale di appartenenza e che, di conseguenza, altri elementi possono in concreto essere validi e inequivoci indici dell’assenza di detti legami e quindi di pericolosità sociale.

La Suprema Corte ha, fra l’altro, evidenziato l’incompatibilità della presunzione assoluta di permanenza dei legami criminali con una caratteristica propria della fase esecutiva, ossia col fatto che il trascorrere del tempo, durante la lunga detenzione, ben può determinare trasformazioni rilevanti sia della personalità del soggetto ristretto che del contesto esterno al carcere.

 

Le finalità di politica criminale e di difesa sociale, sottese alla presunzione assoluta di mantenimento dei collegamenti con il gruppo di appartenenza, collidono – in misura che all’ordinanza di rimessione non pare tollerabile – con la finalità rieducativa che, come pacificamente riconosciuto – v. Corte Cost., sentenza n. 313 del 1990 –, è “una delle qualità essenziali e generali che caratterizzano la pena nel suo contenuto ontologico, e l’accompagnano da quando nasce, nell’astratta previsione normativa, fino a quando in concreto si estingue”.

RITENUTO IN FATTO

1. Il Tribunale di sorveglianza di L’Aquila ha dichiarato l’inammissibilità della richiesta di liberazione condizionale proposta da P.S.F. – in espiazione della pena dell’ergastolo con isolamento diurno per anni uno con decorrenza dal 23 novembre 1999 -, diretta ad ottenere la liberazione condizionale.

Con precedente ordinanza del 6 novembre 2018 il Tribunale dichiarò l’inammissibilità di un’istanza avente ad oggetto la declaratoria di impossibilità della collaborazione in relazione alla richiesta di fruizione di un permesso premio, a causa del fatto che l’interessato non aveva addotto alcun elemento di novità, utile al superamento di un giudicato già formatosi per precedenti conformi decisioni su analoghe richieste.

Quando, come nel caso in esame, il titolo esecutivo sia riferibile a delitti assolutamente ostativi ex art. 4 ord. pen., la liberazione condizionale può essere concessa a condizione che si accerti la collaborazione o l’impossibilità/inesigibilità della stessa.

Si deve allora rilevare che sull’assenza di collaborazione, e di un accertamento della impossibilità o inesigibilità della stessa, si è formato il cd. giudicato esecutivo. In mancanza di nuovi elementi, che non possono essere individuati nei recenti orientamenti della giurisprudenza di legittimità e di quella sovranazionale, la richiesta non può essere esaminata nel merito, per la preclusione derivante dalle precedenti statuizioni in punto di assenza del requisito della collaborazione.

Non è poi rilevante ed è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale prospettata dalla difesa, potendo la preclusione all’accesso alla liberazione condizionale essere superata sol che l’interessato collabori o si accerti che la sua collaborazione sia impossibile o inesigibile.

2. Avverso l’ordinanza ha proposto ricorso il difensore di P.S.F., che ha dedotto vizio di violazione di legge e difetto di motivazione. Il provvedimento impugnato è illegittimo, dato che il giudice ha omesso di pronunciarsi nel merito, in forza di una asserita preclusione, invero del tutto infondata. Non ha tenuto conto delle sopravvenute indicazioni della giurisprudenza sovranazionale, secondo cui il difetto di collaborazione non può essere elevato ad indice invincibile di pericolosità sociale.

Ha poi ignorato che la liberazione condizionale, a differenza delle misure alternative alla detenzione, è causa estintiva della pena che opera al decorso del termine prescritto e che è in stretta correlazione con la finalità rieducativa: dalla natura sostanziale della diposizione in punto di liberazione condizionale discende la non applicabilità della disciplina in punto di collaborazione.

Ha quindi trascurato che la giurisprudenza sovranazionale ha sancito l’illegittimità della pena perpetua in assenza di una concreta possibilità di liberazione, affermando l’incompatibilità dell’ergastolo ostativo con le disposizioni convenzionali; e, nel dichiarare la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale, ha omesso di dar corso ad una lettura costituzionalmente orientata della normativa denunciata, che è, pertanto, contraria agli artt. 14 e 6 della Convenzione Edu e agli artt. 3 e 111 Cost..

3. Il Procuratore generale, intervenuto con requisitoria scritta, ha chiesto il rigetto del ricorso.

 

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorrente si duole che il Tribunale non abbia preso in esame il merito della richiesta per la preclusione derivante dalla disposizione normativa che, in assenza di collaborazione con la giustizia, non consente alla magistratura di sorveglianza di valutare la ricorrenza dei presupposti per la concedibilità della liberazione condizionale in favore dei condannati per reati rientranti nel catalogo di cui alla L. n. 354 del 1975, art. 4-bis, comma 1.

Ripropone così il tema, censurando la decisione di manifesta infondatezza della questione anche alla luce delle recenti evoluzioni della giurisprudenza costituzionale e sovranazionale.

il dubbio di costituzionalità ha ad oggetto la disposizione di cui al D.L. n. 152 del 1991, art. 2, conv. con modif. dalla L. n. 203 del 1991, che, per l’ammissione alla liberazione condizionale dei condannati per uno dei delitti di cui alla L. n. 354 del 1975, art. 4-bis, commi 1, 1-ter e 1-quater, impone gli stessi requisiti previsti dal menzionato art. 4-bis per l’accesso ai benefici penitenziari, e quindi, per quelli di cui al comma 1, la collaborazione con la giustizia ai sensi dell’art. 58-ter della citata Legge o, in alternativa, l’accertamento della impossibilità o della inesigibilità della collaborazione.

2. Il Tribunale ha ricordato che in passato – con ordinanza del 6 novembre 2018 e, ancor prima, con ordinanza del 14 maggio 2013, quindi con ordinanza del 26 maggio 2015 e successivamente con ordinanza del 24 ottobre 2017 – ebbe a rigettare varie istanze del ricorrente, volte all’accertamento della impossibilità della collaborazione finalizzato alla concessione di permessi premio.

Con la prima delle ordinanze il Tribunale escluse che in riferimento alla condanna per il delitto di concorso in omicidio, aggravato ai sensi della L. n. 203 del 1991, art. 7, di cui alla sentenza di condanna del 24 giugno 2005 della Corte di assise di Palermo, confermata in appello e divenuta irrevocabile il 9 febbraio 2007, potesse parlarsi di un ruolo partecipativo di P.S.F. marginale; o che potesse affermarsi che le sue conoscenze del fatto e del contesto criminale di riferimento fossero limitate. E aggiunse che il giudizio di cognizione non era approdato ad un integrale accertamento, residuando la possibilità di un’utile collaborazione.

Con le successive ordinanze si limitò a prendere atto dell’assenza di elementi sopravvenuti capaci di far superare la preclusione derivante dal primo rigetto.

3. L’ordinanza impugnata, pertanto, non ha valutato il merito della richiesta, in ragione, se così può dirsi, di una doppia preclusione: quella derivante dalle precedenti decisioni di inammissibilità dell’istanza di accertamento dell’impossibilità/inesigibilità della collaborazione; e quella, principale, conseguente all’assenza di un requisito necessario – data la natura del delitto oggetto della condanna in esecuzione – per l’accesso ai benefici penitenziari e, per quel che ora interessa, alla liberazione condizionale: la collaborazione con la giustizia ex L. n. 354 del 1975, art. 58-ter o, in sua vece, l’impossibilità o inesigibilità della collaborazione.

4. P.F.S., come si trae dalle indicazioni dell’ordinanza impugnata, sta espiando la pena dell’ergastolo con isolamento diurno per anni uno, in forza di un provvedimento di cumulo in cui sono comprese tre sentenze di condanna.

– Una prima, della Corte di assise di appello del 29 aprile 1988, divenuta irrevocabile il 28 aprile 1989, che ha inflitto la pena di anni trenta di reclusione per i reati di omicidio, tentato omicidio, detenzione e porto illegale di armi, anche clandestine, lesioni personali e rapina aggravata;

– una seconda, del 16 luglio 2004 della Corte di appello di Palermo, divenuta irrevocabile il 17 gennaio 2007, che ha irrogato la pena di anni cinque e mesi quattro di reclusione per il reato di partecipazione ad un’associazione di tipo mafioso, commesso fino al (OMISSIS);

– una terza, del 24 giugno 2005 della Corte di assise di Palermo, divenuta irrevocabile il 9 febbraio 2007, che ha irrogato la pena dell’ergastolo con isolamento diurno per anni uno, per il delitto di omicidio aggravato ai sensi della L. n. 203 del 1991, art. 7 e per reati concernenti la violazione delle disposizioni sulle armi.

5. Quest’ultima condanna assume esclusivo rilievo nella vicenda in esame, perchè ha inflitto la pena dell’ergastolo per un delitto commesso avvalendosi delle condizioni di cui all’art. 416-bis c.p. ovvero al fine di agevolare l’attività delle associazioni in esso previste, secondo la formula utilizzata dall’art. 4-bis, comma 1, ord. pen. nel definire, almeno in parte, la categoria di reati cd. ostativi.

6. Già con l’ordinanza del 14 maggio 2013 il Tribunale rilevò che tale condanna esauriva il tema d’interesse ai fini della richiesta di permesso premio e di accertamento incidentale dell’impossibilità della collaborazione, avendo ritenuto integralmente espiate le pene irrogate con le altre due sentenze di condanna comprese nel cumulo.

Va quindi evidenziato che, come si trae dall’ordinanza impugnata, la pena dell’ergastolo è in esecuzione dal 23 novembre 1999 e che P.F.S. ha ottenuto la liberazione anticipata per complessivi giorni 2655.

Secondo quanto previsto dalla L. n. 354 del 1975, art. 54, agli effetti del computo della misura di pena espiata per l’ammissione ai benefici, ivi compresa la liberazione condizionale, si considera scontata la parte di pena detratta per liberazione anticipata, regola questa che si applica anche ai condannati all’ergastolo.

Si rileva pertanto che, al momento della impugnata decisione e quindi al 17 settembre 2019, il ricorrente aveva espiato 19 anni, 9 mesi e 26 giorni di reclusione, con in più, ai fini del computo del periodo di pena espiata, i giorni di liberazione anticipata, e quindi con una complessiva espiazione di oltre ventisette anni di pena detentiva; e che il termine minimo di ventisei anni, imposto dall’art. 176 c.p. per l’accesso alla liberazione condizionale di un condannato all’ergastolo, era già ampiamente decorso anche alla data di proposizione della richiesta, ossia al 1 marzo 2019.

7, Dell’altro requisito per la concessione della liberazione condizionale, ossia del sicuro ravvedimento, il Tribunale di sorveglianza non si è ovviamente occupato a causa della preclusione all’esame del merito.

La nozione di sicuro ravvedimento è stata messa a fuoco dalla giurisprudenza di legittimità, che ha dato conto della consistente differenza qualitativa dalla ordinaria buona condotta carceraria, statuendo che “implica comportamenti positivi da cui poter desumere l’abbandono delle scelte criminali, tra i quali assume particolare significato la fattiva volontà del reo di eliminare o di attenuare le conseguenze dannose del reato” – Sez. 1, n. 486 del 25/09/2015, dep. 2016, Caruso, Rv. 265471 -.

8. Il ricorrente, come risulta agli atti, ha addotto di aver preso parte in modo proficuo all’opera di rieducazione, di cui si ha conferma dai provvedimenti di liberazione anticipata; di essersi avvalso con profitto delle possibilità di lavoro e di studio offerte dai programmi di trattamento operativi nei vari Istituti di detenzione; di aver conseguito il titolo di agronomo e di essere stato inserito, con risultati positivi, in un progetto agricolo; di aver frequentato assiduamente corsi di studio e di aver partecipato a concorsi letterari con riconoscimento di premi.

Ha poi richiamato i contenuti della relazione di sintesi in cui – secondo quanto prospettato – si dà atto della rivisitazione critica del suo vissuto e dell’avvenuto riconoscimento degli errori commessi, con parziale ammissione delle proprie responsabilità e con l’espressione della volontà di allontanamento dal contesto mafioso.

Quanto all’adempimento delle obbligazioni civili derivanti dal reato, il Tribunale ha richiamato le deduzioni del richiedente, e cioè che è nell’impossibilità di soddisfare quegli obblighi a causa delle precarie condizioni in cui versa.

Tale ultimo profilo, che sarebbe da indagare anche alla luce del principio di diritto per il quale in ogni caso rilevano quegli “atti e comportamenti di concreta apertura e disponibilità relazionale verso i parenti delle vittime dei gravi delitti commessi”, pur quando il condannato sia privo di possibilità economiche – Sez. 1, n. 45042 del 11/07/2014, Minichini, Rv. 261269 -, non è stato giocoforza esplorato dal Tribunale. E ciò al pari di quelli interessati dalle prospettazioni difensive appena prima riassunte, per la più volte menzionata preclusione all’esame del merito.

9. Non può allora negarsi rilevanza alla questione di costituzionalità, perchè la dichiarazione di inammissibilità della richiesta di liberazione condizionale è stata diretta conseguenza dell’applicazione del D.L. n. 152 del 1991, art. 2, conv. con modif. con la L. n. 203 del 1991, che ha precluso l’apprezzamento di quanto nel merito dedotto dal ricorrente, che ha già trascorso più di ventisei anni di detenzione carceraria.

Come si dirà oltre, il dubbio di costituzionalità trova causa nel convincimento che la collaborazione non può essere elevata ad indice esclusivo dell’assenza di ogni legame con l’ambiente criminale di appartenenza e che, di conseguenza, altri elementi possono in concreto essere validi e inequivoci indici dell’assenza di detti legami e quindi di pericolosità sociale.

Di tali eventuali altri elementi l’ordinanza impugnata e le prospettazioni del ricorrente non danno però indicazione; in particolare, non viene paventato che la mancata collaborazione sia conseguenza di personali determinazioni del tutto estranee al proposito di mantenere i collegamenti con il gruppo di appartenenza.

Ciò non priva di rilevanza la questione, nella misura in cui, ove fosse accolta, il giudice di merito, a cui sarebbe devoluto il giudizio – in forza dell’annullamento dell’ordinanza oggetto del ricorso per cassazione ed emessa in applicazione della norma dichiarata illegittima -, dovrebbe decidere sulla base di una diversa regola, che consentirebbe di verificare le reali ragioni della mancata collaborazione – v. Corte Cost., n. 253 del 2019 che ha ricordato che “il presupposto della rilevanza non si identifica con l’utilità concreta di cui le parti in causa potrebbero beneficiare a seguito della decisione” -.

10. Oltre che rilevante, la questione è non manifestamente infondata.

Nel recente passato la Corte di cassazione è giunta, per il vero, ad una diversa e opposta conclusione. Ha infatti affermato che “il sistema delineato dall’ordinamento penitenziario vigente in materia di accesso ai benefici del detenuto in espiazione della pena dell’ergastolo per condanne relative a reati contemplati dall’art. 4-bis ord. pen. (cd. ergastolo ostativo) è compatibile con i principi costituzionali e con quelli della conv. Edu, in quanto, in caso di provato ravvedimento, il condannato può essere ammesso alla liberazione condizionale ex art. 176 c.p., comma 3, anche per i menzionati reati, in relazione ai quali la richiesta collaborazione e la perdita di legami con il contesto della criminalità organizzata costituiscono indici legali di tale ravvedimento (La S.C. in motivazione ha precisato che ciò è sufficiente – alla stregua dell’elaborazione giurisprudenziale della Corte Edu – ad escludere che il condannato sia privato in radice del diritto alla speranza) – Sez. 1, n. 7428 del 17/01/2017, Pesce, Rv. 271399 e, prima, negli stessi termini Sez. 1, n. 27149 del 22/03/2016, Viola, Rv. 271232 -.

La Corte di cassazione, con le richiamate pronunce, si è uniformata alle indicazioni date anni fa dalla Corte costituzionale, quando dichiarò l’infondatezza di identica questione con l’affermazione che la preclusione conseguente alle disposizioni della L. n. 354 del 1975, art. 4-bis non segue automaticamente alla previsione normativa, derivando piuttosto dalla scelta del condannato, che pur possa farlo, di non collaborare; e aggiunse che la censurata disciplina non impedisce in maniera assoluta l’ammissione alla liberazione condizionale, essendo comunque data al condannato “la possibilità di cambiare la propria scelta” sentenza n. 135 del 2003 -.

Il fatto quindi che il condannato, fuori dei casi di collaborazione impossibile o inesigibile, possa determinarsi, in forza di una sua personale scelta, alla collaborazione fa sì che detta scelta si atteggi a criterio legale di valutazione di un comportamento che deve necessariamente concorrere al fine di accertare il sicuro ravvedimento – in tal modo si era espressa la Corte costituzionale con la sentenza n. 273 del 2001, pur essa dichiarativa dell’infondatezza della questione ora in rilievo -. Disse ancora che il legislatore, non irragionevolmente, aveva attribuito alla collaborazione la valenza di “criterio di accertamento della rottura dei collegamenti con la criminalità organizzata”, condizione necessaria, seppure non sufficiente, per la valutazione dell’assenza di pericolosità sociale e dei risultati del percorso rieducativo e di recupero.

Di qui l’affermazione che l’atteggiamento non collaborativo è nulla più di un “indice legale della persistenza dei collegamenti con la criminalità organizzata e, quindi, della mancanza del sicuro ravvedimento del condannato”, secondo un meccanismo presuntivo vincibile le volte in cui si accerti l’impossibilità o l’inesigibilità della collaborazione non prestata.

11. Per tale via – nonostante l’inasprimento penitenziario collegato alla stagione dell’emergenza mafiosa dei primi anni novanta del secolo scorso – fu possibile evitare che l’ergastolo ostativo fosse collocato fuori dell’area in cui operano le condizioni che assicurano alla pena perpetua compatibilità costituzionale, in gran parte incentrate proprio sulle possibilità di accesso alla liberazione condizionale che, in forza della L. 25 novembre 1962, n. 1634, fu estesa ai condannati all’ergastolo proprio in attuazione dei principi di umanizzazione delle pene e di rieducazione stabiliti dall’art. 27 Cost., comma 3.

11.1. Già con la sentenza n. 264 del 1974, infatti, la Corte costituzionale aveva osservato che era proprio l’istituto della liberazione condizionale a consentire l’effettivo reinserimento sociale anche dell’ergastolano – pur premettendo, in conformità alla cd. teoria polifunzionale della pena, che l’art. 27 Cost. non aveva proscritto la pena dell’ergastolo consentendo al legislatore ordinario di valutarne l’indispensabilità come “strumento di intimidazione per individui insensibili a comminatorie molto gravi” o di isolamento di criminali spiccatamente pericolosi -.

La risocializzazione, del resto, non può non riguardare anche i condannati alla pena perpetua: essa qualifica una finalità che l’ordinamento persegue, in conformità all’art. 27 Cost., comma 3, anche per tale categoria di condannati, come anni dopo la Corte costituzionale ammonì, aggiungendo che la recuperabilità sociale di costoro per mezzo della liberazione condizionale aveva segnato una rilevante svolta della legislazione – sentenza n. 274 del 1983, che dichiarò l’illegittimità della L. n. 354 del 1975, art. 54, per contrasto con gli artt. 3 e 27 Cost., nella parte in cui non prevede la possibilità di concedere al condannato all’ergastolo la riduzione di pena per liberazione anticipata., ai soli fini del computo della quantità così detratta dalla porzione scontata, richiesta per l’ammissione alla liberazione condizionale -.

11.2 Ancora successivamente la Corte costituzionale precisò che la “liberazione condizionale è l’unico istituto che in virtù della sua esistenza nell’ordinamento rende non contrastante con il principio rieducativo, e dunque con la Costituzione, la pena dell’ergastolo”.

Il carattere perpetuo di detta pena, chiarì, non è legato ad una preclusione assoluta dell’ottenimento, a condizione che risulti un sicuro ravvedimento – sentenza n. 161 del 1997, che dichiarò l’illegittimità dell’art. 177 c.p., comma 1, ultimo periodo, per l’omessa previsione che il condannato alla pena dell’ergastolo, cui sia stata revocata la liberazione condizionale, possa essere nuovamente ammesso al beneficio sempre che ne ricorrano i presupposti -.

12. Questa impostazione dei rapporti tra pena perpetua e liberazione condizionale ha avuto positivo riscontro nella giurisprudenza sovranazionale. La Corte Edu, infatti, ha sempre ammesso la compatibilità convenzionale della pena perpetua, sì come configurata anche nel nostro ordinamento per mezzo di istituti che la rendono sostanzialmente temporanea – in particolare, la liberazione condizionale -, osservando che la Convenzione non proibisce la comminatoria dell’ergastolo per crimini particolarmente gravi, a condizione che siano rispettate le garanzie dell’art. 3, e sia quindi riducibile de iure e de facto, nel senso che deve essere accompagnato da una prospettiva di liberazione e dalla possibilità di un riesame che consenta di verificare se, durante l’esecuzione, si siano ottenuti significativi progressi trattamentali, sì che nessuna ragione possa giustificare seriamente la prosecuzione della detenzione – tra le altre, Corte Edu, sentenza Garagin c. Italia, 2008; sentenza Kafkaris c. Cipro, 2008; sentenza Vinter e altri c. Regno Unito, 2013; sentenza Gurban c. Turchia, 2015; sentenza Murray c. Olanda 2016; sentenza Hutchinson c. Regno Unito, 2017; sentenza Petukhov c. Ucraina, 2019 -.

13. L’esistenza, invece, di preclusioni assolute all’accesso alla liberazione condizionale si risolve in un trattamento inumano e degradante, soprattutto ove si evidenzino progressi del condannato verso la risocializzazione; e ciò perchè, in tal modo, il detenuto viene privato del diritto alla speranza.

Come la Corte Edu – sentenza Vinter e altri c. Regno Unito, 2013 – ha messo in luce, la speranza inerisce strettamente alla persona umana e anche gli individui che si sono resi responsabili dei crimini più odiosi conservano la loro umanità e quindi la possibilità di cambiare e di reinserirsi nella società aderendo al sistema di valori condiviso.

Se si impedisse a costoro di coltivare la speranza di un riscatto dall’esperienza criminale che li ha consegnati alla pena perpetua, si finirebbe col negare un aspetto fondamentale della loro umanità, si violerebbe il principio della dignità umana e quindi li si sottoporrebbe ad un trattamento degradante.

14. In riferimento alla figura dell’ergastolo ostativo, proprio dell’ordinamento italiano, la Corte Edu ha invece di recente escluso che il giudizio di compatibilità con i principi convenzionali – più volte affermato in riguardo all’ergastolo comune – possa essere ad esso trasposto facendo leva sulla possibilità di accesso alla liberazione condizionale sol che l’interessato scelga la via della collaborazione con la giustizia.

Con la sentenza Viola c. Italia, divenuta definitiva il 7 ottobre 2019 -, dopo aver riconosciuto che la preclusione alla liberazione condizionale di un condannato per taluno dei delitti di cui alla L. n. 354 del 1975, art. 4-bis, non consegue automaticamente alla condanna, come è, invece, in altri ordinamenti: cfr., Corte Edu, sentenza Ocalan c. Turchia, 2014 la Corte Europea ha individuato il tema centrale nel valutare se le finalità di politica criminale perseguite per mezzo della previsione della necessità della collaborazione (fuori dei, casi, ovviamente, della impossibilità o inesigibilità della stessa) costituisca un sacrificio eccessivo delle prospettive di liberazione del condannato all’ergastolo e della possibilità che questi chieda il riesame della pena.

E a tal proposito ha osservato che non può non dubitarsi sia del fatto che il sistema assicuri la libertà della scelta collaborativa che della plausibilità dell’equivalenza normativa tra assenza di collaborazione e pericolosità; e quindi di entrambe le condizioni che potrebbero legittimare un giudizio di compatibilità convenzionale dell’ergastolo ostativo.

Ha quindi aggiunto che la mancanza di collaborazione non può sempre essere ricondotta ad una scelta libera e volontaria o, comunque, al fatto che siano mantenuti i legami con il gruppo criminale di appartenenza. Ed ha rilevato che non può escludersi che, nonostante la collaborazione con la giustizia, non vi sia dissociazione effettiva dall’ambiente criminale, perchè la scelta di collaborare ben può essere soltanto opportunistica, compiuta in vista del conseguimento dei vantaggi che ne derivano.

Se la collaborazione viene intesa come l’unica forma possibile di manifestazione della rottura dei legami criminali – ha proseguito la Corte Edu si trascura la considerazione di quegli elementi che fanno apprezzare l’acquisizione di progressi trattamentali del condannato all’ergastolo nel suo percorso di reinserimento sociale e si omette di valutare che la dissociazione dall’ambiente criminale ben può essere altrimenti desunta.

La presunzione assoluta di pericolosità insita nella mancanza di collaborazione è dunque d’ostacolo alla possibilità di riscatto del condannato che, qualunque cosa faccia durante la detenzione carceraria, si trova assoggettato a una pena immutabile e non passibile di controlli, privato di un giudice che possa valutare il suo percorso di risocializzazione.

La conclusione è stata duplice: l’ergastolo ostativo non può essere definito pena perpetua effettivamente riducibile ai sensi dell’art. 3 della Convenzione; la situazione esaminata rivela “un problema strutturale”, legato alla presunzione assoluta di pericolosità fondata sull’assenza di collaborazione, meritevole di una iniziativa riformatrice in modo che sia garantita la possibilità di un riesame della pena.

15. Alcune considerazioni della Corte Edu erano state già svolte dalla Corte costituzionale molti anni prima, quando affermò di non poter non convenire con i giudici remittenti sull’assunto che “la condotta di collaborazione ben può essere frutto di mere valutazioni utilitaristiche in vista dei vantaggi che la legge vi connette, e non anche segno di effettiva risocializzazione”; e riconobbe che “dalla mancata collaborazione non può trarsi una valida presunzione di segno contrario, e cioè che essa sia indice univoco di mantenimento dei legami di solidarietà con l’organizzazione criminale: tanto più, quando l’esistenza di collegamenti con quest’ultima sia stata altrimenti esclusa” – sentenza n. 306 del 1993 -.

16. Ben più di recente la Corte costituzionale è ritornata sul tema. Con la sentenza n. 253 del 2019 – prima richiamata: v. par. 9 – la Corte ha confermato, sì come evidenziato dalla Corte Edu, il carattere assoluto della presunzione di mantenimento dei collegamenti con l’organizzazione criminale del detenuto che non collabori e, in ragione di tale carattere, ha ritenuto l’esistenza di un contrasto con gli artt. 3 e 27 Cost., della L. n. 354 del 1975, art. 4-bis, nella parte in cui esclude che il condannato all’ergastolo ostativo, che non abbia collaborato, possa essere ammesso alla fruizione dei permessi premio.

Le argomentazioni contenute in detta sentenza, benchè essa abbia avuto ad oggetto soltanto – negli stretti limiti della devoluzione – il tema della concedibilità dei permessi premio e non di altri benefici, costituiscono, unitamente alla sentenza Viola c. Italia della Corte Edu, un importante banco di prova su cui verificare se possa ancora dirsi valido il pregresso orientamento della Corte di cassazione, in esordio citato, che ha ritenuto manifestamente infondata la questione ora in rilievo.

17. Ha affermato la Corte costituzionale che l’assenza di collaborazione con la giustizia non può risolversi in un aggravamento delle modalità di esecuzione della pena.

Contrasta infatti con l’art. 3 Cost. e art. 27 Cost., comma 3, il collegamento della preclusione alla mancata partecipazione attiva alle finalità di politica criminale e investigativa dello Stato.

Esse, plasmando la disciplina di cui alla L. n. 354 del 1975, art. 4-bis, hanno trasfigurato in maniera deformata la libertà di non collaborare, che non può essere disconosciuta ad alcun detenuto.

17.1. Altra ragione di contrasto con l’art. 27 Cost., comma 3, è diretta conseguenza della inevitabilità, in assenza del requisito della collaborazione, della dichiarazione dell’inammissibilità delle richieste di benefici – e, può aggiungersi, per quel che ora interessa, della liberazione condizionale – senza alcuna possibilità per la magistratura di sorveglianza di procedere ad una valutazione del merito delle richieste.

A tal proposito occorre rammentare che il sicuro ravvedimento, al di là di come si voglia inquadrare dommaticamente l’istituto della liberazione condizionale, oggetto dell’accertamento giudiziale,rimanda al riscontro in concreto di importanti traguardi trattamentali, tali da consentire “il motivato apprezzamento della convinta revisione critica delle scelte criminali di vita anteatta e la formulazione – in termini di certezza, ovvero di elevata e qualificata probabilità confinante con la certezza – di un serio, affidabile e ragionevole giudizio prognostico di pragmatica conformazione della futura condotta di vita del condannato al quadro di riferimento ordinamentale e sociale…” – Sez. 1, n. 18022 del 24/04/2007, P.G. in proc. Balzerani, Rv. 237365; Sez. 1, n. 9001 del 04/02/2009, P.G. in proc. Mambro, Rv. 243419; Sez. 1, n. 34946 del 17/07/2012, Somma, Rv. 253183 -.

17.2. V’è poi il profilo della incompatibilità della presunzione assoluta di permanenza dei legami criminali con una caratteristica propria della fase esecutiva, ossia col fatto che il trascorrere del tempo, durante la lunga detenzione, ben può determinare trasformazioni rilevanti sia della personalità del soggetto ristretto che del contesto esterno al carcere.

In riferimento, dunque, alla espiazione della pena, specie se di lunga durata, presunzioni di tal fatta non possono che essere relative, dovendo sempre ammettersi la possibilità di una valutazione in concreto dell’incidenza avuta dal trattamento penitenziario sulla personalità del detenuto, proprio in conformità alle previsioni di cui all’art. 27 Cost., comma 3.

18. Le evoluzioni della giurisprudenza costituzionale e la posizione della Corte Edu sull’ergastolo ostativo inducono a ritenere non manifestamente infondata la questione di costituzionalità della normativa, perchè si sostanzia in una irragionevole compressione dei principi di individualizzazione e di progressività del trattamento.

Le finalità di politica criminale e di difesa sociale, sottese alla presunzione assoluta di mantenimento dei collegamenti con il gruppo di appartenenza, collidono – in misura che non pare tollerabile – con la finalità rieducativa che, come pacificamente riconosciuto – v. Corte Cost., sentenza n. 313 del 1990 -, è “una delle qualità essenziali e generali che caratterizzano la pena nel suo contenuto ontologico, e l’accompagnano da quando nasce, nell’astratta previsione normativa, fino a quando in concreto si estingue”.

Perplessità sulla tenuta costituzionale dell’impianto normativo furono manifestate tempo addietro dalla Corte costituzionale, quando riconobbe che la soluzione normativa di inibire l’accesso alle misure alternative alla detenzione per i condannati per determinati gravi reati – di cui pure non dichiarò l’illegittimità aveva causato “una rilevante compressione della finalità rieducativa della pena”, in dissonanza dai principi di proporzione e di individualizzazione della pena lungo una preoccupante direttrice di “configurazione normativa di tipi di autore, per i quali la rieducazione non sarebbe possibile o potrebbe non essere perseguita” sentenza n. 306 del 1993 -.

19. Quelle perplessità ricevono nuovo vigore dalla pronuncia della Corte Edu nel caso Viola c. Italia, che ha rilevato la necessità, dato il carattere strutturale del problema, di una riforma, ponendo quindi il tema della compatibilità della normativa interna con la Convenzione, sì come interpretata dalla Corte Edu, alla luce del parametro costituzionale dell’art. 117.

Essa, e non è particolare trascurabile, ha preso in esame una vicenda pienamente sovrapponibile a quella oggetto di questo procedimento. In quell’occasione il ricorrente, condannato alla pena dell’ergastolo anche per il delitto di omicidio aggravato ai sensi del D.L. n. 152 del 1991, art. 7, aveva chiesto più volte di fruire di permessi premio, ma le richieste erano state respinte per assenza del requisito della collaborazione; aveva anche chiesto di essere ammesso alla liberazione condizionale, adducendo numerosi e consistenti progressi trattamentali e il riconoscimento della liberazione anticipata per ben 1600 giorni al momento della domanda, ma il Tribunale di sorveglianza aveva opposto, come elemento impeditivo, l’assenza di collaborazione con la giustizia.

19.1. Le perplessità sono ulteriormente rafforzate dalla considerazione della decisione n. 253 del 2019 con cui la Corte costituzionale ha fatto cadere la preclusione alla concessione dei permessi premio per difetto di collaborazione con la giustizia. Oltre a quanto già ricordato, va in conclusione evidenziato che il superamento della presunzione assoluta – di collegamento con gli ambienti criminali di appartenenza – in vista della decisione su un primo stadio della progressività trattamentale, vedrebbe scemata gran parte del suo significato sistematico se per le ulteriori tappe del percorso di risocializzazione dovesse invece valere ancora la preclusione ad una considerazione individualizzata del comportamento e della personalità del condannato.

20. E’ dunque rilevante e non manifestamente infondata, con riferimento agli artt. 3,27 e 117 Cost., la questione di legittimità costituzionale della L. n. 354 del 1975, art. 4-bis, comma 2 e art. 58-ter, e del D.L. n. 152 del 1991, art. 2, convertito, con modificazioni, nella L. n. 203 del 1991, nella parte in cui escludono che il condannato all’ergastolo, per delitti commessi avvalendosi delle condizioni di cui all’art. 416-bis c.p. ovvero al fine di agevolare l’attività delle associazioni in esso previste, che non abbia collaborato con la giustizia, possa essere ammesso alla liberazione condizionale.

A norma dalla L. 11 marzo 1953, n. 87, art. 23, deve essere dichiarata la sospensione del presente procedimento, con l’immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale.

La Cancelleria provvederà alla notifica di copia della presente ordinanza alle parti e al Presidente del Consiglio dei ministri; e alla comunicazione ai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati.

 

P.Q.M.

Visto la L. n. 87 del 1953, art. 23, dichiara rilevante e non manifestamente infondata, con riferimento agli artt. 3, 27 e 117 Cost., la questione di legittimità costituzionale della L. n. 354 del 1975, art. 4-bis, comma 1 e art. 58-ter, e del D.L. n. 152 del 1991, art. 2, convertito, con modificazioni, nella L. n. 203 del 1991, nella parte in cui escludono che il condannato all’ergastolo, per delitti commessi avvalendosi delle condizioni di cui all’art. 416-bis c.p. ovvero al fine di agevolare l’attività delle associazioni in esso previste, che non abbia collaborato con la giustizia, possa essere ammesso alla liberazione condizionale.

Sospende il presente procedimento.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui alla L. n. 87 del 1953, art. 23, u.c., e dispone l’immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale.