IL MUTUO CON CONTESTUALE DEPOSITO IRREGOLARE IN FAVORE DEL MUTUANTE INTEGRA TITOLO ESECUTIVO

Cass. civile, Sez. Un. 6 marzo 2025, n. 5968 – Pres. D’Ascola, Rel De Stefano

Il contratto di mutuo costituisce titolo esecutivo a favore del mutuante se il mutuatario ha assunto l’obbligazione – univoca ed espressa – di restituire la somma mutuata che è stata effettivamente posta nella sua disponibilità giuridica, anche se con mera operazione contabile; pertanto, a meno che non sia espressamente esclusa da specifiche pattuizioni contrattuali l’obbligazione restitutoria in capo al mutuatario, il contratto di mutuo che stabilisce la contestuale costituzione in deposito (o in pegno) irregolare della somma messa a disposizione del mutuatario – e che prevede l’obbligazione della mutuante di svincolarla direttamente al verificarsi di quanto a tal fine convenuto tra le parti – è di per sé idoneo a fondare l’esecuzione forzata.

Né vi è bisogno, ai fini della configurazione di un titolo esecutivo e a differenza del mutuo tecnicamente condizionato, di un separato o successivo atto, munito degli stessi requisiti di forma del titolo originario, che attesti o riconosca l’intervenuto svincolo della somma.

Il mutuo si perfeziona immediatamente, a seguito ed a causa della messa a disposizione della somma, così insorgendo la tipica obbligazione di restituzione in capo al mutuatario, che caratterizza quel peculiare contratto reale unilaterale. Mediante il patto accessorio di costituzione della somma mutuata in deposito o pegno irregolari viene posposto e rapportato alla verificazione di un successivo evento solo l’adempimento di una distinta sebbene indissolubilmente collegata – obbligazione del medesimo mutuante, di svincolare definitivamente la somma costituita presso di quello in deposito (o pegno) irregolare al verificarsi di quanto convenuto (nella prassi corrente, in genere al momento del consolidamento della garanzia ipotecaria, possibile soltanto dopo la stipula di un atto che abbia ad oggetto il credito restitutorio del l’ipotecario).

Una volta disposto della somma mutuata anche solo col suo riutilizzo mediante costituzione di quella in deposito irregolare (o altro negozio equipollente a funzione cauzionale), non solo si perfeziona il mutuo, ma, ove on risulti di per sé solo esclusa in concreto una espressa, univoca ed incondizionata obbligazione restitutoria in capo al mutuatario, rimane anche integrato un titolo esecutivo, avente ad oggetto il credito alla restituzione (se del caso, alla scadenza) della somma mutuata.

I patti accessori appena visti attengono all’estrinsecazione della facoltà, tipica e propria del mutuatario, di disporre della somma mutuata e regolano le modalità di concreta libera disponibilità della medesima, ma non possono reputarsi in grado di incidere immediatamente e direttamente su tale obbligazione e, quindi, sulla configurabilità di un credito certo, liquido ed esigibile (semmai, alla relativa scadenza) e, così, di un valido titolo esecutivo ai sensi dell’art. 474 cod. proc. civ.; il mutuo si arricchisce, quindi, di una pattuizione accessoria, ulteriore estrinsecazione dell’autonomia negoziale delle parti e integrante, negozio atipico, con causa di garanzia o di cauzione, accessorio e funzionalmente collegato al mutuo cu i accede.

Fa eccezione alla configurabilità di un valido titolo esecutivo l’ipotesi in cu i, nel contesto dell’unitario atto di mutuo e contestuale pattuizione accessoria (di costituzione della somma mutuata in deposito – o altro equipollente negozio – presso il mutuante, con obbligazione di questi di svincolo della somma al verificarsi di quanto espressamente convenuto), risulti esclusa una univoca, espressa ed incondizionata obbligazione di restituzione della medesima somma mutuata da parte del mutuatario.

Ove, invece (e come accade nella specie), il mutuatario abbia, con il richiamato negozio, assunto tale espressa, univoca ed incondizionata obbligazione restitutoria, nonostante la concreta disponibilità sia posticipata ad un momento successivo con la restituzione del tantundem della somma costituita in deposito irregolare o altro equipollente negozio di funzione cautelare, le vicende relative all’imperfetto od eventualmente mancato adempimento dell’obbligazione del mutuante di svincolare la somma mutuata a favore del mutuatario costituiranno, ove ne ricorresse ogni altro presupposto, fatti impeditivi dell’obbligazione restitutoria, da fare valere dal mutuatario contestando il diritto di procedere ad esecuzione forzata, una volta minacciatagliene o intrapresane ai suoi danni l’esecuzione, con le opportune opposizioni e nelle relative forme.

 

Cass. civile, Sez. Un. 6 marzo 2025, n. 5968