ALLE SEZIONI UNITE LA QUESTIONE DELL’ESPERIBILITÀ “IN VIA SURROGATORIA” DELL’AZIONE DI RIDUZIONE DA PARTE DEL CREDITORE DEL LEGITTIMARIO TOTALMENTE PRETERMESSO

Cass. civile, Sez. II, Ord. 2 gennaio 2025, n. 23 – Pres. Manna, Rel. Picaro

 

La questione
Va sottoposta alle Sezioni Unite la questione di grande rilievo nomofilattico, relativa all’esperibilità, in via surrogatoria, dell’azione di riduzione per lesione di legittima, da parte del creditore del legittimario totalmente pretermesso, il quale abbia trascurato di esercitarla.

 

Perché sorge il problema
Il codice civile non ha apprestato specifici strumenti di tutela a favore dei creditori del legittimario pretermesso in materia di azione di riduzione per lesione di legittima, avendo riconosciuto la legittimazione all’esercizio di tale azione, all’art. 557 co. 1 cod. civ., solo a favore dei legittimari individuati all’art. 536 cod. civ., dei loro eredi, o aventi causa, ed avendo fatto menzione al terzo comma dell’art. 557 cod. civ. ai soli creditori del defunto, i quali non possono esercitare l’azione di riduzione per lesione di legittima, né approfittarne, se il legittimario avente diritto alla riduzione abbia accettato l’eredità con beneficio d’inventario, in tal modo evitando la confusione tra il patrimonio del defunto e quello degli eredi.

Di tale azione dovrebbe ritenersi precluso l’esercizio in via surrogatoria da parte di terzi secondo la previsione dell’ultima parte del primo comma dell’art. 2900 cod. civ., in base alla quale, l’esercizio di detta azione non è consentito quando si tratti di diritti o di azioni che non possono essere esercitati se non dal loro titolare. Ciò in quanto l’esito vittorioso dell’azione di riduzione per lesione di legittima, per giurisprudenza consolidata della Suprema Corte, comporta l’acquisizione da parte del legittimario totalmente pretermesso della qualità di erede. Ciò finirebbe per imporre al legittimario pretermesso un’accettazione dell’eredità, che non costituisce per iI legittimario un obbligo giuridico e già in diritto romano era un actus legitimus strettamente personale e non assoggettabile a termini, o condizioni (vedi analogamente nell’attuale ordinamento l’art. 4 75 comma 2 cod. civ.). Atto che è considerato, in genere, come un atto insuscettibile di esercizio in via surrogatoria da parte dei creditori personali del chiamato all’eredità, comportante la responsabilità illimitata del legittimario pretermesso per i debiti del defunto, oltre a conseguenze di carattere personale o morale (si pensi ad un’eredità formata anche da beni di probabile provenienza illecita).

 

La tesi secondo cui i creditori del legittimario rientrano fra gli “aventi causa”
In dottrina alcuni interpreti, allo scopo di estendere la legittimazione autonoma all’esercizio dell’azione di riduzione per lesione di legittima, ai creditori del legittimario pretermesso, hanno proposto di ritenere inclusi nella categoria degli aventi causa dal legittimario anche i suoi creditori; ma come confermato dalla separata menzione all’art. 1415 cod. civ. (relativo all’effetto della simulazione rispetto ai terzi) degli aventi causa e dei creditori delle parti, non si tratta di sinonimi, in quanto sono aventi causa i terzi che siano divenuti acquirenti proprio del diritto alla quota di legittima per atto inter vivos, che sono equiparati agli eredi del legittimario, imponendosi sia per il legittimario, che per i suoi eredi ed aventi causa, il riferimento alla quota riservata al l’originario legittimario. Per contro, sono creditori del legittimario quei terzi che, pur senza essere titolari originari o sopravvenuti del diritto alla quota di legittima, vantino un credito certo sul patrimonio del legittimario ed hanno quindi interesse alla sua conservazione, o al suo accrescimento attraverso l’esercizio vittorioso dell’azione di riduzione.

 

La tesi che desume la legittimazione del creditore del legittimario nell’art. 557, co. 3, c.c.
La via seguita dalla Suprema Corte per giustificare l’esercizio, in via surrogatoria, dell’azione di riduzione per lesione di legittima da parte del creditore del legittimario totalmente pretermesso è stata invece individuata nella lettura in negativo dell’art. 55 7 co. 3 cod. civ.

Tale disposizione, come anticipato, dopo avere stabilito che i donatari ed i legatari non possono chiedere la riduzione, né approfittarne, dispone che neppure i creditori del defunto (e non del legittimario pretermesso) possono chiederla, né approfittarne se il legittimario avente diritto alla riduzione abbia accettato col beneficio d’inventario. Da ciò si è ritenuto di dover desumere che nel caso in cui il legittimario avente diritto alla riduzione abbia, invece, accettato puramente e semplicemente l’eredità, con conseguente confusione patrimoniale, i creditori del defunto possano esercitare l’azione di riduzione per lesione di legittima, o avvantaggiarsene, perché ormai equiparati ai creditori del legittimario, i quali a maggior ragione dovrebbero vedersi riconosciuta tale legittimazione, in quanto, a differenza dei creditori del defunto, sarebbero sprovvisti di qualsiasi strumento di tutela, non potendo neppure impugnare gli atti dispositivi pregiudizievoli del de cuius con lo strumento dell’azione revocatoria ordinaria.

 

Considerazioni critiche sull’applicazione dell’art. 557, co. 3., ai creditori del legittimario
Tale lettura dell’art. 557 comma 3 cod. civ. desta perplessità, sia in quanto la disposizione si riferisce solo ai creditori del defunto, che hanno interesse a ricomporre nella sua consistenza il patrimonio del defunto impoverito da donazioni e disposizioni testamentarie, e non a tutti i creditori ereditari ed in particolare ai creditori del legittimario pretermesso, che hanno invece interesse a vedere ricostituito nel valore pari alla quota riservata il patrimonio del legittimario pretermesso; sia in quanto da una disposizione dettata solo in negativo per l’ipotesi dell’accettazione dell’eredità con beneficio d’inventario da parte del legittimario pretermesso, si pretende di desumere, in positivo, la legittimazione all’esercizio dell’azione di riduzione dei creditori del legittimario pretermesso, che però non rientrano nel numerus clausus dei soggetti che secondo l’art. 557 co. 1 cod. civ. possono esercitare tale azione (legittimari, eredi ed aventi causa degli stessi).

 

La tesi che applica analogicamente l’art. 524
Cass. n. 16623 del 20.6.2019, consapevole delle problematiche derivanti dal riconoscimento della legittimazione in via surrogatoria all’esercizio dell’azione di riduzione per lesione di legittima a favore del creditore del legittimario totalmente pretermesso, pur escludendo formalmente l’applicabilità dell’art. 524 cod. civ. ha ricavato dall’applicazione analogica dell’art. 524 c.c. (impugnazione della rinuncia da parte dei creditori), il principio del soddisfacimento del creditore che abbia agito in surrogazione nei limiti del suo credito, e quello della mancata acquisizione della qualità di erede da parte del legittimario pretermesso salvo il caso in cui all’esito dell’accoglimento dell’azione di riduzione vengano restituiti in suo favore dei beni. Tuttavia, se di vera e propria azione di riduzione per lesione di legittima si trattasse, anche se esercitata in via surrogatoria, l’effetto del suo esercizio dovrebbe comunque essere quello della ricostituzione della quota riservata al legittimario; ed in caso di esito vittorioso ed a prescindere dall’accoglimento di una connessa domanda di restituzione dei beni, l’effetto sarebbe quello dell’acquisizione da parte del legittimario pretermesso della qualità di erede, con conseguente assunzione di responsabilità per i debiti del defunto.

Contra, v. tuttavia, Cass. n. 20562/2008, secondo cui l’azione ex art. 524 c.c., mediante la quale i creditori del rinunciante all’eredità chiedono di essere autorizzati all’accettazione con beneficio d’inventario, in nome e luogo del rinunciante stesso, non può essere esperita quando la rinuncia provenga dal legittimario pretermesso, non potendo quest’ultimo essere qualificato chiamato all’eredità, prima dell’accoglimento dell’azione di riduzione che abbia rimosso l’efficacia preclusiva delle disposizioni testamentarie.

Tuttavia, come osserva la Sezione rimettente, Pur non potendosi negare la diversità esistente tra il chiamato all’eredità che riceve la delazione e può acquisire i beni mediante accettazione dell’eredità, o rinunciarvi, ed il legittimario totalmente pretermesso, che non è beneficiario di alcuna delazione ed acquisisce la qualità di erede solo in caso di esito vittorioso dell’azione di riduzione per lesione di legittima, potendo egli rinunciare solo all’azione di riduzione senza produrre un impoverimento immediato del suo patrimonio, ma comunque precludendo in tal modo qualsivoglia possibilità futura di acquisizione di beni ereditari, se si considera che l’art. 524 cod. civ. si colloca tra gli strumenti di tutela conservativa dei diritti dei creditori, i suddetti aspetti differenziali appaiono privi di rilievo determinante.

 

La rimessione alle Sezioni Unite
Il dubbio fondamento normativo dell’esercizio in via surrogatoria dell’azione di riduzione per lesione di legittima da parte del creditore del legittimario totalmente pretermesso, ed i sopra elencati inconvenienti ed ostacoli che si frappongono, rendono opportuna una riconsiderazione da parte delle Sezioni Unite di questa Corte dello strumento in questione.

 

Cass. civile 2 gennaio 2025, n. 23